La Corte di Cassazione, con sentenza n. 7776 del 16 aprile 2015, ha riconosciuto il diritto del pubblico dipendente ad essere rimborsato dall’amministrazione datrice di lavoro dei costi da questo sostenuti per l’iscrizione al proprio Albo professionale, stabilendo il principio secondo cui ove sussista un vincolo di esclusività del rapporto di lavoro e quindi, l’esercizio della professione sia reso unicamente nell’interesse dell’Ente datore di lavoro, il pagamento della tassa di iscrizione al proprio ordine professionale, rientrando tra i costi necessari per lo svolgimento della specifica attività professionale, deve ritenersi a carico dell’amministrazione e, quindi, ove anticipato dal professionista dovrà essere rimborsato.

Anche se la sentenza riguarda direttamente la categoria degli avvocati dipendenti di Enti pubblici, il principio giuridico espresso è applicabile anche al rapporto di lavoro esclusivo di tutti i dirigenti del ruolo professionale dipendente di aziende o enti del SSN;

 

          Fedir Sanità ha dunque invitato le Aziende del SSN a rimborsare la tassa a far data quantomeno dal 2005.

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