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Ultimissima di Fedir

PENSIONI: CRITICITA' E DISCRIMINAZIONI PER I DIRIGENTI DELLE FUNZIONI LOCALI

Ancora una volta il governo con la legge di bilancio 2024  è intervenuto sulla tormentata materia pensionistica sotto molteplici aspetti ed in danno dei lavoratori anziani come di quelli giovani rimodulando al ribasso i rendimenti pensionistici tanto degli uni quanto degli altri e allungando i tempi di permanenza in servizio attraverso l'anticipato ripristino della speranza di vita, l'allungamento di finestre e la riduzione degli assegni pensionistici nel caso dei pensionamenti anticipati.
Particolarmente penalizzanti sono state le nuove norme per noi iscritti alla CPDEL che si sommano alle gia numerose discriminazioni in tema di posticipazione dei tempi di pagamento della liquidazione (che INPS ancora non risolve nonostante due sentenze ammonitrici della Corte Costituzionale) e di disparità fiscali del welfare.
Di tutto ciò e delle iniziative anche giudiziarie da mettere in campo si parlerà nel convegno dal titolo 
LA PREVIDENZA E LA FISCALITÀ DEI DIPENDENTI PUBBLICI DOPO LA LEGGE DI BILANCIO. CRITICITÀ E DISCRIMINAZIONI
che si terrà  
GIOVEDÌ 28 MARZO 2024 
ORE 9.00 - 17.00 
PRESSO IL NOBILE COLLEGIO CHIMICO FARMACEUTICO 
VIA IN MIRANDA 10 ROMA
 
Scarica qui la locandina dell'evento  

Fedir Sanità nel pomeriggio del 13 ottobre 2016 è stata audita  anche dalla I Commissione Affari Costituzionali del Senato.
E' stata un'audizione più fattiva di quella della Camera perchè eravamo solo tre sindacati: COSMED, DIRER e FEDIR SANITA'.

 


Anche stavolta abbiamo parlato per ultimi (in ordine alfabetico) e pertanto la maggior parte degli argomenti sono stati esauriti dagli interventi precedenti.
Pertanto, dopo aver confermato che si conveniva con i colleghi su quanto esposto in ordine alle ripetute violazioni di delega, aspetti di incostituzionalità ma anche di inefficacia sostanziale dell'impianto normativo, abbiamo raccontato la realtà che la dirigenza tecnico/amministrativa vive nello specifico in Sanità con riferimento a due aspetti cruciali:
- il caos in cui si trovano tutte le aziende sanitarie d'Italia  per vie delle cruente riorganizzazioni in atto (abbiamo citato il caso del Veneto piuttosto che della Sardegna o ancora del Lazio)
- l'abuso operato dalle direzioni nella gestione degli incarichi, sia agli interni che agli esterni. E per rappresentare tale abuso abbiamo scelto di non usare le nostre parole ma di leggere fedelmente quanto  riportato da Raffaele Cantone nel PNA 2016 a pag. 96 e 97 proprio sugli incarichi dirigenziali in Sanità e cioè: 
    
 "  L’istituto delle sostituzioni rappresenta un ambito particolarmente vulnerabile al rischio di eventi corruttivi legati alla possibile messa in atto di condotte elusive delle ordinarie procedure di selezione. Possibili rischi sono, ad esempio, ritardo o mancato avvio delle procedure concorsuali alla base della necessità di copertura del posto vacante con la sostituzione oppure, a sostituzione avvenuta, prolungamento intenzionale dei tempi occorrenti per l’avvio delle procedure ordinarie di conferimento al titolare dell’incarico, con conseguente prolungamento del periodo di sostituzione per oltre sei mesi (vantaggio, in quest’ultimo caso, del sostituto la cui retribuzione viene integrata ai sensi di quanto previsto dal CCNL). Per quanto i casi in cui fare ricorso alle sostituzioni siano puntualmente disciplinati dal CCNL, per contrastare i connessi rischi, la misura di prevenzione prioritaria in questo ambito è quella di rendere quanto più possibile trasparenti le relative procedure avuto riguardo delle seguenti indicazioni: a) pubblicazione, aggiornamento e monitoraggio periodico del numero dei posti oggetto di sostituzione/sostituibili per anno; b) esplicitazione in dettaglio e relativa pubblicizzazione della motivazione del ricorso alla sostituzione.  

 
 Incarichi conferiti ai sensi dell’art. 15 septies del d.lgs. 502/1992. La tipologia di incarichi di cui al presente paragrafo rappresenta, tra le fattispecie descritte, quella che verosimilmente più si caratterizza per la prevalente natura discrezionale della procedura di affidamento dell’incarico. A ciò si aggiunga che si tratta di incarico a tempo determinato attribuito al di fuori delle procedure ordinarie di reclutamento del personale, seppure nei limiti previsti dalla normativa vigente e nel rispetto dei vincoli dei tetti di spesa. A tale fattispecie si è fatto un progressivo diffuso ricorso negli ultimi anni da parte delle aziende sanitarie, con particolare riferimento a quelle afferenti alle regioni sottoposte ai c.d. piani di rientro. In tali regioni, infatti, la perdurante applicazione della manovra del blocco totale o parziale del turn over ha determinato, invero, un incremento del ricorso a  tali procedure di reclutamento delle professionalità necessarie/carenti, con l’effetto paradossale di eludere la manovra del blocco delle assunzioni e di conferire carattere di instabilità all’organizzazione specie per taluni ruoli apicali oggetto di conferimento ai sensi dell’art. 15 septies del d.lgs. 502/1992. Tuttavia, a fronte del prevalente interesse pubblico del pieno assolvimento dei livelli essenziali di assistenza, sotteso al ricorso a incarichi afferenti a tale tipologia, riconosciuto anche dalla magistratura contabile in sede di controllo non è da escludersi la possibilità di un uso opportunistico e distorto di tale previsione normativa, anche in considerazione del prevalere della natura fiduciaria dell’incarico. Al fine quindi di supportare le organizzazioni sanitarie nell’individuazione di possibili rischi e relative misure di prevenzione, si forniscono anche per questo ambito raccomandazioni volte a massimizzare i livelli di trasparenza delle relative procedure attraverso anche un processo selettivo che dia conto dei criteri e delle scelte operate. Nello specifico, tenuto conto della connotazione di eccezionalità che contraddistingue il ricorso a tale modalità di conferimento di incarichi per l’espletamento di funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico - in quanto ipotesi derogatoria rispetto alle regole generali per le assunzioni - , valgono anche per questa tipologia di incarichi le misure previste sia per gli altri incarichi dirigenziali che per le sostituzioni, ovvero:  a) pubblicazione, aggiornamento e monitoraggio periodici delle posizioni/funzioni non ricoperte;  b) esplicitazione in dettaglio e relativa pubblicizzazione della motivazione del ricorso alla suddetta procedura derogatoria, compresa la motivazione del mancato espletamento dei concorsi per il reclutamento ordinario e la motivazione alla base della durata dell’incarico;  c) esplicitazione, negli atti relativi al procedimento di nomina, della motivazione sottesa alla scelta in relazione ai requisiti professionali e ai criteri di selezione. Inoltre, per le medesime ragioni connesse all’eccezionalità del ricorso a tale tipologia di incarico, le amministrazioni sanitarie destinatarie del presente Piano, dovranno attribuire al soggetto esclusivamente l’unica funzione per la quale è stata attivata la specifica procedura in relazione ai requisiti ed alle caratteristiche per i quali la professionalità è stata scelta. La durata dell’incarico di cui alla lettera b) deve cessare in ogni caso al completamento delle procedure concorsuali per la copertura in via ordinaria della posizione dirigenziale di cui trattasi. In ogni caso, al fine di perseguire i massimi livelli di trasparenza e di imparzialità nell'attribuzione degli incarichi, gli enti del SSN che abbiano funzioni prive di figure dirigenziali, ove si trovino nell'impossibilità documentata di espletare procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato, è opportuno che ricorrano a procedure concorsuali per il reclutamento delle relative figure dirigenziali ancorché a tempo determinato così da assicurare procedure ad evidenza pubblica, e non alla fattispecie di cui all'art. 15-septies del d.lgs. 502/1992, in considerazione della tipicità e della straordinarietà di questo istituto."

 

 Le parti in grassetto e sottolineate sono quelle che abbiamo lette parola per parola davanti alla Commissione al fine di dimostrare che la riforma Madia si andrebbe ad innestare in una situazione profondamente compromessa determinando perdite ingiustificate di incarico, aggravate dalla tenaglia determinata da una parte dalle riorganizzazioni e dall'altra dagli assurdi parametri  del Comitato Lea che hanno imposto gli standard ospedalieri anche alle funzioni tecnico amministrative ed una inopportuna concorrenza fra dirigenti PTA e dirigenti sanitari sull'accaparramento delle strutture che sta portando alla soppressione di  strutture amministrative le cui funzioni, in quanto comunque necessarie,  vengono svolte illegittimamente dai sanitari (vedi direzione amministrativa distretti ed ospedali).
Abbiamo quindi sostanzialmente chiesto:
- il diritto all'incarico dirigenziale per i dirigenti valutati positivamente, pena l'instaurazione di un contenzioso senza fine
-  l'abolizione dei parametri LEA sulle strutture tecnico amministrative
- la gestione dei ruoli a livello regionale e non centralizzato
- la presenza di membri eletti dai dirigenti nelle commissioni per le selezioni
- il diritto del dirigente al diniego del provvedimento illegittimo richiesto dall'organo politico.
 
Abbiamo chiesto anche un incontro al Ministro Madia.
 
Si stanno studiando iniziative per fine ottobre per richiamare l'attenzione della parte politica sullo scempio che si vorrebbe fare della dirigenza pubblica.
A momenti dovremmo conoscere il parere del Consiglio di Stato, fondamentale per capire le sorti del decreto legislativo.
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