L'Inps interviene sul «blocco» a tutto il 2022 della cosiddetta «speranza di vita», in attuazione del decreto interministeriale (Lavoro Economia del 5 novembre scorso). Questo significa, come spiega l'Istituto nella circolare n. 19/2020, che l'età di vecchiaia si ferma a 67 anni. Mentre il pensionamento anticipato a favore dei «precoci», coloro cioè che possono vantare almeno un anno di contributi da effettivo lavoro prima del compimento dei 19anni di età, resta fissato a 41 anni di contribuzione, indipendentemente dall'età anagrafica. Per i più giovani, i soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, il requisito anagrafico rimane fissato a 71 anni, con un'anzianità minima di 5 anni.

Pensione anticipata. Nulla di nuovo per quanto riguarda la pensione anticipata (l'ex pensione di anzianità). Ciò in quanto il «blocco» degli adeguamenti sino a tutto il 2026 risale al famoso «decretone» (Dl. 4/2019, quello che ha introdotto la pensione «quota 100»). Pertanto costoro continueranno a ottenere il pensionamento in presenza di almeno 42 anni e 10 mesi (2.227 settimane) ed almeno 41 e 10 mesi le donne (2.175 settimane). Ferma restando la nuova «finestra» trimestrale (semestrale per i dipendenti pubblici).

Anzianità in quota. Anche per il biennio 2021-2022, i soggetti per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di requisiti per il diritto a pensione con il sistema delle c.d. quote, possono conseguire tale diritto ove in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 35 anni e di un'età anagrafica minima di 62 anni, fermo restando il raggiungimento di quota 98, se lavoratori dipendenti pubblici e privati, ovvero di un'età anagrafica minima di 63 anni, fermo restando il raggiungimento di quota 99, se lavoratori autonomi iscritti all'Inps.

di Leonardo Comegna da ITALIA OGGI 

11 Febbraio 2020