Il Milleproroghe convertito in legge non recepisce tutti gli emendamenti indicati da Anac (si veda Il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 10 febbraio). Come noto l'articolo 1 del provvedimento, al comma 7, concede di fatto un ulteriore proroga in merito agli obblighi di pubblicazione, congelando con effetto immediato, sospendendole fino al 31 dicembre 2020, le sanzioni previste agli articoli 46 e 47 del decreto trasparenza. La ratio dell'intervento risiede nella volontà di allineare l'assetto normativo sulla trasparenza alla pronuncia della Corte costituzionale n. 20 del 2019 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'obbligo di pubblicare i dati reddituali e patrimoniali di tutti i titolari di incarichi dirigenziali, anziché limitarlo ai soli titolari di incarichi dirigenziali statali (articolo 19, commi 3 e 4 del Dlgs 165/2001) sottoposti al regime di trasparenza rafforzata sui dati reddituali e patrimoniali.

Dovrà essere un regolamento, su cui Anac non risulta coinvolta, da adottare entro il 31 dicembre 2020 a mettere ordine sui dati di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto trasparenza, che le pubbliche amministrazioni e gli enti di diritto privato in controllo pubblico devono pubblicare secondo un criterio di graduazione e la previsione che i dati reddituali e patrimoniali (articolo 14, comma 1, lettera f) possano, anziché siano come nella versione precedente la conversione in legge, essere oggetto anche di sola comunicazione all'amministrazione di appartenenza.

In ordine all'aspetto soggettivo, il Milleproroghe nella versione risultante dalla conversione in legge conferma la versione precedente non recependo l'emendamento di Anac.
In pratica, nell'elenco dei destinatari della sospensione delle sanzioni fino al 31 dicembre 2020 restano i dirigenti, i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo invece di fare esclusivo riferimento ai dirigenti come richiesto dall'Autorità. Viene solo aggiunta la precisazione che restano esclusi dalla sospensione i titolari degli incarichi dirigenziali statali (articolo 19, commi 3 e 4, del Dlgs 165/2001) sottoposti al regime di trasparenza rafforzata sui dati reddituali e patrimoniali.

Con riferimento all'aspetto oggettivo, Anac aveva richiesto che il regolamento per individuare i dati che le pubbliche amministrazioni e i soggetti di diritto privato in controllo pubblico devono pubblicare con riferimento ai titolari amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, comprese le posizioni organizzative equiparate e i dirigenti sanitari, riguardasse unicamente l'obbligo di pubblicazione dei dati patrimoniali e reddituali, quindi graduando esclusivamente gli obblighi pubblicitari indicati nella lettera f) dell'articolo 14 del decreto trasparenza, mantenendo inalterata la restante parte della disposizione.
In merito a questo emendamento, si può osservare che la graduazione degli obblighi di comunicazione nella versione post conversione in legge resta con riferimento al curriculum e gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti, rispettivamente lettere b) ed e) dell'articolo 14.

Vengono eliminati dalla graduazione e, quindi, sopravvivono tra gli obblighi di pubblicazione: l'atto di nomina con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo ed i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; vale a dire gli obblighi indicati rispettivamente alle lettere a) e c) dell'articolo 14, comma 1, del Dlgs 33/2013. Fermo restando l'obbligo per tutti i titolari di incarichi dirigenziali di comunicare all'amministrazione i dati patrimoniali e reddituali di cui all'articolo 13, comma 3, del codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

È stato inoltre aggiunto il comma 7-quater prevedendo che gli obblighi di cui all'articolo 14 del decreto trasparenza si applichino anche ai titolari della commissione straordinaria che subentrano nella gestione dell'ente in caso di scioglimento dei consigli comunali e provinciali in conseguenza di fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare. Anche in questo caso le modalità di attuazione rispetto agli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 14 comma 1 del decreto trasparenza saranno definiti dall'emanando regolamento.

dal Sole 24 Ore Enti Locali

4 Marzo 2020