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Roma, 14 Settembre 2022
all’Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali
c/o il Ministero dell’Interno
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Oggetto: mancata applicazione dell’art. 43, co. 2 del C.C.N.L. del 16 maggio 2001 così come confermato dall' art. 111 comma 1 lett b) del Ccnl 17.12.2020 – atto di significazione e diffida
Sono pervenute plurime segnalazioni da parte dei colleghi segretari comunali e provinciali per le quali si ritiene necessario richiamare l’attenzione di Codesto Albo.
Sembrerebbe che, in sede di scioglimento di convenzioni di segreteria, con conseguente collocamento in disponibilità di segretari comunali, il Ministero dell' Interno-Albo Segretari abbia in primo luogo fatto attendere anche oltre 2 mesi i colleghi prima di erogare lo stipendio e quindi rideterminato il trattamento economico spettante in loro danno non considerando la classe/fascia di provenienza ante convenzione.
Si deve rammentare che la disposizione di cui all' art.43 del CCNL del 16 maggio 2001 è stata espressamente confermata dall' art. 111 comma 1 lett b) del Ccnl 17.12.2020 e, pertanto, ai sensi del D.lgs. 165/2001 art. 2 comma 2 , è del tutto evidente la arbitrarietà di tale comportamento.
La tutela del Segretario che, in caso di mancata conferma viene posto in disponibilità senza incarico, è espressamente confermata sia dalla normativa vigente sia dai contratti collettivi .
Ai rapporti di lavoro caratterizzati dall’avvenuto scioglimento delle convenzioni vanno applicate le disposizioni di cui agli articoli 43 del CCNL del 16 maggio 2001 e 111 comma 1 lett b) del Ccnl 17.12.2020 che rappresentano le ordinarie fonti di regolamentazione.
Invocare il decreto convenzioni per disapplicare l’art.43 del CCNL 2001 in tutti i casi di servizio in sedi convenzionate, costituisce un evidente arbitrio dato che l’ambito di applicazione di questa recente disciplina è esclusivamente quello delle sedi convenzionate che hanno incrementato la classe della segreteria a seguito del nuovo criterio della sommatoria. Al di fuori dell’ipotesi disciplinata dal decreto, non può essere travolta una imprescindibile tutela sindacale dei segretari, legata ad uno spoil system ampiamente discrezionale cui sono soggetti dal 1997.
Tanto premesso , lo scrivente sindacato
INVITA E DIFFIDA
- L' Albo Nazionale in indirizzo a evitare, per il futuro , disapplicazioni arbitrarie del CCNL di categoria, emanando opportune linee organizzative agli uffici del medesimo Albo affinché ai Segretari che si posizionano in disponibilità, in caso di cessazione di convenzione di segreteria , sia corrisposto il trattamento economico di cui alla classe/fascia di provenienza ante convenzione.
- Il Servizio Finanziario dell’albo segretari a porre in essere ogni utile iniziativa per rivalutare le situazioni dei colleghi cui erroneamente non siano state applicate le previste tutele contrattuali con conseguente versamento delle somme dovute .
Ai fini del riscontro operativo dell’avvenuto adempimento delle attività descritte nel presente atto di significazione e diffida, il termine di giorni 30 dal suo ricevimento, riservandosi – in difetto – di supportare i propri iscritti nella tutela dei diritti nelle sedi, anche giudiziarie, competenti.