Interessante la sentenza n° 1014/2013 della Corte dei Conti Puglia è sulle modalità di pagamento degli interim.
Rifacendosi al concetto di omnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti contenuto nel dec. leg.vo 165/2001 ed ad una circolare dell'ARAN, è la Corte dei Conti Puglia sostiene che l'unico strumento
nell'ambito del quale è possibile legittimamente retribuire l'incarico aggiuntivo è la retribuzione di risultato. In sede di contrattazione decentrata sarà quindi opportuno tenere presente tale orientamento ed evitare la remunerazione degli incarichi ex art. 18, comma 8, del CCNL 8/6/2000 in ambiti diversi dalla retribuzione di risultato.