E' in vigore dal 25 giugno 2014 il dl 90 contente misure urgente sulla Pubblica Amministrazione.

Ovviamente queste disposizioni (che dovranno essere oggetto di conversione entro il 24 agosto) devono essere lette anche con le ulteriori previsioni dell'emanando disegno di legge in materia di riforma del pubblico impiego (che riguarderà soprattutto l'accesso ed il ruolo della dirigenza).

L'idea del ruolo unico della dirigenza, delle modalità di attribuzione degli incarichi e dell'accesso alla dirigenza stessa sono strettamente connesse alle nuove norme del dl 90 sulla mobilità e sulle più che dilatate  percentuali di accesso dall'esterno con contratti fiduciari, che in combinazione fra loro producono effetti di ancor più devastante asservimento della dirigenza pubblica al politico di turno, al quale immeritatamente (visto quello che la politica ha fin qui dimostrato di essere e quali danni ha prodotto all'Italia in fatto di corruzione e spreco la scelta fiduciaria dei dirigenti operata dalla politica) oggi il governo Renzi vuole riconoscere tutte le leve del potere annullando nei fatti quanto invece effettivamente ci voleva: effettiva autonomia, effettiva indipendenza, effettiva meritocrazia, effettiva gestione della cosa pubblica da parte dei dirigenti della repubblica.

Il governo Renzi ha scelto dunque di riformare adottando esattamente quegli strumenti che sono stati fin qui la maggior causa dei mali della PA.

 

Per il SSN gli argomenti di interesse risultano nello specifico sostanzialmente essere:

ART 1

Trattenimenti in servizio

Lo slittamento biennale oltre l’età massima di pensionamento viene meno con decorrenza 1/11/2014 se la loro scadenza è posteriore al 31/10/2014 e non decorrono affatto se non sono ancora iniziati al 25/6/2014.

La possibilità di risolvere il rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro con preavviso di 6 mesi rispetto al compimento dell’anzianità massima contributiva (sia ante che post riforma Fornero) si applica a tutti i dipendenti pubblici compresi i dirigenti MEDICI  di struttura complessa. Solo per questi ultimi (ma non anche per i restanti dirigenti medici e per tutti i dirigenti sanitari non medici compresi quelli di  struttura complessa!!), quindi, non trovano più applicazioni i requisiti di pensionamento della legge 183/2010 (70 anni di età con max 40 anni di effettivo servizio).

 

ART 4

Mobilità volontaria

E’ possibile il passaggio diretto fra  amministrazioni pubbliche di coloro che fanno richiesta di trasferimento su posto vacante e corrispondente qualifica previo N.O. dell’ente di appartenenza. Le amministrazioni che intendono applicare il passaggio diretto devono fissare preventivamente i criteri di scelta e pubblicare per almeno 30 giorni sul sito i posti da ricoprire ed i requisiti richiesti.

Mobilità obbligatoria

Tutte le pubbliche amministrazioni con sede in uno stesso comune o entro i 50 KM dalla sede di assegnazione del dipendente costituiscono un’unica unità produttiva. Il dipendente è tenuto a prestare la propria attività nell’ambito dell’unità produttiva o nella propria amministrazione o, a seguito di accordo fra le amministrazioni interessate, presso altra amministrazione. Con Decreto della Funzione Pubblica possono essere altresì individuati i criteri per il passaggio diretto di personale in assenza di accordo fra le amministrazioni nei casi di carenze di organico. Le  clausole dei CCNL difformi sono nulle.

E’ abrogato l’art 1 comma 29 del dl 138/2011 (rasferimento del dipendente in altra sede dell’Amministrazione  per motivate esigenze organizzative e produttive all’interno dei criteri della contrattazione di comparto).

Le tabelle di equiparazione per la mobilità fra le varie amministrazioni sono  adottate entro 60 giorni sentendo Conferenza Unificata ed OOSS.  Trascorsi i 60 giorni sono adottate dalla Funzione Pubblica di concerto con il MEF. Solo le modifiche successive potranno essere adottate con la Conferenza e le OOSS.

 

ART 5

Mansioni

Sei mesi prima della scadenza del periodi di disponibilità nel caso di eccedenze di personale il dipendente può richiedere, ai fini di favorire la ricollocazione, l’inquadramento anche in qualifica inferiore o in posizione economica inferiore. Nuove assunzioni non possono essere disposte se non sia verificata l’impossibilità del ricollocamento del personale in disponibilità.

 

ART 6

Divieto di incarichi dirigenziali al personale in pensione

Per gli incarichi da conferire dal 25/6/2014 il divieto del dl 95/2012 di attribuire al personale in pensione incarichi di consulenza e studio nelle funzioni già svolte come dipendente nell’ultimo anno di servizio presso la stessa amministrazione viene esteso nei confronti di tutti i lavoratori pubblici o privati in pensione. Inoltre al personale in pensione è vietata l’attribuzione di incarichi (sempre per gli incarichi da conferire dal 25/6/2014)  dirigenziali o direttivi o incarichi in organi di governo con la sola eccezione di incarichi e cariche presso organi costituzionali e di incarichi a titolo gratuito.

 

ART 7

Taglio delle prerogative sindacali

Dal 1° settembre 2014 per ciascuna associazione sindacale i distacchi, permessi retribuiti e non e le aspettative sindacali sono ridotte del 50% (con arrotondamento all’unità superiore e fatto salvo il contingente minimo di un distacco) rispetto al contingente fissato dall’ultimo CCNQ 5/5/2014.

 

ART 9

Compensi alle avvocature pubbliche

Per le sentenze depositate dal 25/6/2014 le spese recuperate a carico delle controparti sono attribuite nella misura del 10% ai soli avvocati pubblici con qualifica dirigenziale.

Nessun compenso professionale è dovuto in caso di spese compensate o transazione conseguente a sentenza favorevole.

 

ART 11

Personale

Per la dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa del SSN il limite dei posti di dotazione organica attribuibile tramite assunzioni a tempo determinato è fissato nel 10%.

 

ART 13

Compensi per le attività di progettazione

I dirigenti professionali non hanno più diritto ai compensi di cui ai commi 5 e 6 del dec. Leg.vo 163/2006 (2% a base d’asta per progettazione e collaudo e 30% della tariffa professionale per la pianificazione).

 

ART 19

Soppressione  AVCP

Dal 25/6/2014 è soppressa l’AVCP ed i suoi organi decadono. Le competenze sono trasferite all’ANAC (ridenominata ANA).

L’ANAC può comminare sanzioni da 1.000 a 10.000 euro per la mancata adozione dei Piani triennali anticorruzione, trasparenza e codici di comportamenti. Utilizza le somme incamerate per la propria attività.

Dal 25/6/2014 le funzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di anticorruzione sono trasferite all’ANAC e quelle  relative a valutazione e performance sono trasferite dall’ANAC al Dipartimento della Funzione Pubblica, che dovrà procedere al riordino della materia.

 

ART 29

Istituzione presso le prefetture di elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori dei lavori

 

ART 31

Tutela della vedetta civica

Le tutele dell’art 54 bis dec leg.vo 165/2001 per il dipendente pubblico che denuncia fatti illeciti sono estese anche alle denunce inoltrate all’ANAC.

 

ART 37

Varianti in corso d’opera

 

Entro 30 giorni dall’approvazione devono essere trasmesse all’ANAC le varianti in corso d’opera ex art 132, commi 1 lett b, c e d, dec leg.vo 163.