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Ultimissima di Fedir

PENSIONI: CRITICITA' E DISCRIMINAZIONI PER I DIRIGENTI DELLE FUNZIONI LOCALI

Ancora una volta il governo con la legge di bilancio 2024  è intervenuto sulla tormentata materia pensionistica sotto molteplici aspetti ed in danno dei lavoratori anziani come di quelli giovani rimodulando al ribasso i rendimenti pensionistici tanto degli uni quanto degli altri e allungando i tempi di permanenza in servizio attraverso l'anticipato ripristino della speranza di vita, l'allungamento di finestre e la riduzione degli assegni pensionistici nel caso dei pensionamenti anticipati.
Particolarmente penalizzanti sono state le nuove norme per noi iscritti alla CPDEL che si sommano alle gia numerose discriminazioni in tema di posticipazione dei tempi di pagamento della liquidazione (che INPS ancora non risolve nonostante due sentenze ammonitrici della Corte Costituzionale) e di disparità fiscali del welfare.
Di tutto ciò e delle iniziative anche giudiziarie da mettere in campo si parlerà nel convegno dal titolo 
LA PREVIDENZA E LA FISCALITÀ DEI DIPENDENTI PUBBLICI DOPO LA LEGGE DI BILANCIO. CRITICITÀ E DISCRIMINAZIONI
che si terrà  
GIOVEDÌ 28 MARZO 2024 
ORE 9.00 - 17.00 
PRESSO IL NOBILE COLLEGIO CHIMICO FARMACEUTICO 
VIA IN MIRANDA 10 ROMA
 
Scarica qui la locandina dell'evento  

L'Inps interviene sul «blocco» a tutto il 2022 della cosiddetta «speranza di vita», in attuazione del decreto interministeriale (Lavoro Economia del 5 novembre scorso). Questo significa, come spiega l'Istituto nella circolare n. 19/2020, che l'età di vecchiaia si ferma a 67 anni. Mentre il pensionamento anticipato a favore dei «precoci», coloro cioè che possono vantare almeno un anno di contributi da effettivo lavoro prima del compimento dei 19anni di età, resta fissato a 41 anni di contribuzione, indipendentemente dall'età anagrafica. Per i più giovani, i soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, il requisito anagrafico rimane fissato a 71 anni, con un'anzianità minima di 5 anni.

Pensione anticipata. Nulla di nuovo per quanto riguarda la pensione anticipata (l'ex pensione di anzianità). Ciò in quanto il «blocco» degli adeguamenti sino a tutto il 2026 risale al famoso «decretone» (Dl. 4/2019, quello che ha introdotto la pensione «quota 100»). Pertanto costoro continueranno a ottenere il pensionamento in presenza di almeno 42 anni e 10 mesi (2.227 settimane) ed almeno 41 e 10 mesi le donne (2.175 settimane). Ferma restando la nuova «finestra» trimestrale (semestrale per i dipendenti pubblici).

Anzianità in quota. Anche per il biennio 2021-2022, i soggetti per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di requisiti per il diritto a pensione con il sistema delle c.d. quote, possono conseguire tale diritto ove in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 35 anni e di un'età anagrafica minima di 62 anni, fermo restando il raggiungimento di quota 98, se lavoratori dipendenti pubblici e privati, ovvero di un'età anagrafica minima di 63 anni, fermo restando il raggiungimento di quota 99, se lavoratori autonomi iscritti all'Inps.

di Leonardo Comegna da ITALIA OGGI 

11 Febbraio 2020

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