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Prot. 48 Roma, 22 Febbraio 2023
Oggetto: Proposta revisione documento redatto dalla Commissione Paritetica di cui all’art.110 del CCNL del 17/12/2020.
L’Organizzazione Sindacale Fedir–Dipartimento Segretari Comunali e Provinciali, rimette l’allegato documento contenente le proposte di modifica e integrazione rispetto alla bozza di relazione conclusiva dei lavori della Commissione Paritetica per la revisione della struttura della retribuzione dei segretari comunali e provinciali.
Confidando in un’ampia e proficua dialettica tra le Organizzazioni sindacali, che stando ad alcune iniziative ormai ricorrenti, non paiono voler avviare discorsi condivisi, Fedir chiede di prestare la massima attenzione ai temi seguenti al fine di pervenire a soluzioni da tempo attese.
Questo Sindacato ritiene, quindi, di raccomandare la massima attenzione della parte pubblica sulle seguenti questioni:
- Classificazione delle sedi di segreteria e il connesso percorso di carriera definito dall’ormai anacronistico art. 31 del CCNL 1998/2001. La classificazione delle sedi investe il tema del rapporto di lavoro e dell’idoneità professionale alla copertura delle sedi di segreteria secondo criteri di complessità delle stesse. Gli interventi nomativi recenti dimostrano la fondatezza delle isolate sollecitazioni avanzate da questo Sindacato nell’ultima tornata contrattuale.
- Revisione delle condizioni, criteri e parametri per la maggiorazione della retribuzione di posizione in considerazione della inveterata prassi di attribuire funzioni dirigenziali ai segretari che, però risultano retribuite in misura inferiore a quanto praticato per i dirigenti. Il meccanismo introdotto dall’art.4, comma 26, della legge n.183/2011, impedisce di riconoscere una retribuzione di posizione o di risultato adeguata alle maggiori funzioni e responsabilità attribuite, con palese disparità di trattamento rispetto alla dirigenza per la quale è espressamente previsto un incremento del trattamento di risultato all’art.58 del CCNL 17/12/2020. Per un principio di uniformità dei trattamenti andrebbe introdotto una
uguale previsione nel trattamento economico dei Segretari Comunali e Provinciali. - Assimilazione e convergenza dei criteri per l’attribuzione della retribuzione di risultato a quelli previsti per la dirigenza degli enti locali in modo da eliminare il limite del 10% del monte salari dell’anno di riferimento così come previsto dall’art. 42, comma 2 del CCNL del 16.5.2001 (biennio economico 1998-1999), introducendo nell’ambito di tale disciplina un istituto equivalente a quanto previsto nel contratto per la Dirigenza degli Enti Locali.
- Stabilire una retribuzione aggiuntiva per le sedi convenzionate valutando la possibilità di rivedere la percentuale di cui all’articolo 45 del CCNL 2018/2001 del 16 maggio 2001, in rapporto al numero degli enti convenzionati e fissare dei criteri al numero di enti suscettibili di convenzionamento.
- Prevedere una retribuzione del segretario titolare delle Unioni dei comuni ed adeguare la stessa alla maggiore complessità delle attività svolte. In tal senso andrebbe superata la disposizione dell’art.32, comma 5 ter, del d.lgs. n.267/2000, come modificato dall’art.1, comma 105, della legge n.56/2014. Anche tale intervento normativo appare nuovamente incidere unilateralmente sulla retribuzione dei Segretari Comunali e Provinciali. Si ritiene che l’adeguamento della retribuzione dei Segretari incaricati di svolgere le loro funzioni nelle Unioni, non può essere limitato alla componente accessoria del trattamento economico del segretario. In via subordinata, là dove non ricorresse la volontà di ispirare una giusta abrogazione della disposizione citata in narrativa, andrebbe quanto meno introdotto un istituto analogo a quello previsto per le funzioni aggiuntive in analogia di quanto previsto dall’art.58 del contratto per la dirigenza.
- Introdurre maggiori garanzie per i segretari collocati in disponibilità sul piano del trattamento economico in godimento e della continuità del servizio medio tempore svolto.
- Prevedere che la retribuzione dovuta per l’incarico a scavalco venga erogata per il tramite dell’ente presso il quale il segretario presta servizio in qualità di titolare, ivi incluse le spese di trasferimento.
Nella speranza che la presente sia un’occasione per avviare un confronto effettivo ed una maggiore collaborazione tra OO.SS., si inviano cordiali e distinti saluti.
IN ALLEGATO (vedasi link in epigrafe riportato per scaricare il pdf completo): la proposta di revisione dei lavori conclusivi della Commissione Paritetica per la revisione della struttura della retribuzione del Segretario Comunale e Provinciale
IL SEGRETARIO DIPARTIMENTO FEDIR Segretari Comunali e Provinciali
Maria Concetta Giardina
IL SEGRETARIO GENERALE FEDIR
Elisa Petrone