PROPOSTA DI EMENDAMENTO ADDITIVO all' art. 145 del Disegno di Legge di Bilancio 2023 ad oggetto "Disposizioni in materia di Segretari comunali"

PROPOSTA DI EMENDAMENTO ADDITIVO
all' art. 145 del Disegno di Legge di Bilancio 2023 ad oggetto
"Disposizioni in materia di Segretari comunali"

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Si propone di intervenire sull’art.16 ter del DL 163/2019 conv. in L.8/2020, allo scopo di chiarire la corretta portata applicativa della norma che dispone la perdita della retribuzione di posizione della sede convenzionata dal trattamento economico spettante al Segretario collocato in disponibilità a seguito di cessazione da una sede di segreteria riclassificata per effetto della sommatoria.
Segnatamente all' art. 145 del D.L. Bilancio 2023, dopo il comma 4, e’ aggiunto il seguente comma:


"All' art. 16 ter del Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8 , al comma 13 , Le parole “titolari delle sedi convenzionate” sono sostituite da “dalle medesime sedi”, mentre dopo la parola “comune capofila” è aggiunto il seguente periodo : “e fatto salvo quanto previsto dall'art.43 del CCNL 16/05/2001 per i segretari provenienti dalla disponibilità da sedi diverse da quelle la cui classe è rideterminata ai sensi del comma 11.“


La norma come emendata risulta essere la seguente:
"I nuovi criteri di classificazione previsti dal presente articolo si applicano alle convenzioni stipulate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 12. Per le convenzioni stipulate sulla base dei nuovi criteri, ai segretari posti in disponibilità dalle medesime sedi titolari di sedi convenzionate, e' corrisposto il trattamento economico in godimento presso l'ultima sede di servizio, previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria con esclusione della retribuzione di posizione, che e' riconosciuta nella misura pari a quella stabilita per il comune capofila, e fatto salvo quanto previsto dall'art.43 del CCNL 16/05/2001 per i segretari provenienti dalla disponibilità da sedi diverse da quelle la cui classe è rideterminata ai sensi del comma 11".

RELAZIONE

Le nuove disposizioni normative del Decreto-Legge 162/2019 convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8 sono state adottate in ragione di un’asserita necessità e rubricate dichiaratamente come “disposizioni urgenti” in quanto volte a sopperire alla “carenza di Segretari comunali” che affligge da tempo numerosi Comuni italiani.

L’art. 16 ter del detto Decreto Legge n. 162/2019 ha quindi inteso fronteggiare la carenza di personale sopra citata:

  • da un lato snellendo le procedure per la formazione dei Segretari connesse al corso-concorso;
  • dall’altro incrementando il ricorso al convenzionamento delle sedi di segreteria dei Comuni, con la previsione di un nuovo sistema di riclassificazione delle sedi, fondato sulla somma degli abitanti degli Enti, in modo da facilitare il passaggio della sede convenzionata verso una classe di segreteria superiore e, al contempo, incentivare la mobilità dei Segretari verso le stesse sedi poiché dalla riclassificazione in alto della sede consegue una progressione di carriera.

Con tale ratio della nuova normativa e delle sue direttrici, il Legislatore ha tuttavia introdotto il comma 13, nell’art. 16 ter, D.L. n. 162/19 che si presta ad essere letto in aperta antitesi con l'ordinamento giuridico ed economico dei segretari e soprattutto con l’articolo 43 del CCNL 2001, vigente ai sensi del Ccnl 17.12.2020 art. 111, secondo il quale:


Art. 43 - Trattamento economico dei segretari in disponibilità


1. Ai segretari comunali e provinciali collocati in disponibilità di cui all’art.19, comma 7, del DPR n.465/1997, è corrisposto il trattamento economico in godimento presso l’ultima sede di servizio e composto delle seguenti voci:

- trattamento stipendiale di fascia; - indennità integrativa speciale;

- tredicesima mensilità;

- retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;

- retribuzione di posizione;

- maturato economico, ove spettante

- retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate.


2. In caso di nomina presso un ente di fascia immediatamente inferiore a quella di iscrizione, il segretario collocato in disponibilità conserva il trattamento economico in godimento previsto dal comma 1. I relativi oneri sono a carico dell’ente di nomina ad eccezione di quelli relativi alla retribuzione di posizione che rimangono a carico dall’Agenzia per la quota corrispondente alla differenza tra quella in godimento e quella prevista per la fascia di appartenenza dell’ente.


La disposizione finale del detto comma 13 "con esclusione della retribuzione di posizione, che e' riconosciuta nella misura pari a quella stabilita per il comune capofila", si presta, se non correttamente letta, a porsi in aperto contrasto con il Ccnl Segretari 16.05.2001, come confermato espressamente dal nuovo Ccnl 17.12.2020 art. 111, penalizzando ingiustamente i segretari finiti in disponibilità da una sede di classe superiore a seguito di una non conferma, segretari che trovano nell’art.43 un essenziale contemperamento allo spoil system automatico cui sono soggetti a seguito del cessazione del mandato del sindaco. Una così grave penalizzazione sta inducendo i segretari a valutare attentamente se assumerne servizio in una sede convenzionata, quando la conseguenza prevista ex lege è quella di perdere l’unica garanzia economica che il CCNL riconosce a questi dirigenti, che si trovano, unici nell’ordinamento giuspubblicistico , a perdere la sede di servizio alla scadenza del vertice politico dell’ente con la conseguenza di dover essere utilizzati a decine e decine di chilometri di distanza. Sostanzialmente, in virtù di una lettura distorta della norma, un Segretario comunale, se posizionato in disponibilità senza incarico o con titolarità di un solo Comune conserva il trattamento economico di favore -giustamente - per progressione di carriera, mentre, nel caso di passaggio da disponibilità a titolare di convenzione, allo scioglimento di questa si vede retrocedere nella posizione iniziale della categoria in violazione di qualsiasi principio logico giuridico. In realtà la norma del dl 162/2019 intendeva evitare un aggravio di spesa a carico dell'Albo nel caso in cui un segretario avesse acquisito un trattamento economico superiore grazie al criterio della sommatoria degli abitanti, per perderlo poco dopo a seguito di collocamento in disponibilità anche solo a causa dello scioglimento delle sede convenzionata. Solo in questa specifica circostanza, a cui peraltro la norma era riferita, può determinarsi la penalizzazione economica disciplinata dal comma 13.
La norma proposta, intervenendo in via interpretativa e come tale con efficacia retroattiva, ha il precipuo scopo di dirimere i numerosi contenziosi che si stanno attivando in questi mesi a fronte di una lettura distorta e contraria ai chiari principi fissati nei cccnl di categoria oltre che di garantire l’efficace convenzionamento delle sedi di segreteria e la copertura del servizio che, soprattutto nei comuni di minori dimensioni demografiche, appare difficilmente sostenibile.

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