FEDIR SCRIVE AL MINISTRO DADONE

Si sta creando molta confusione sul tema delle ferie del 2020 sicchè Fedir ha ritenuto di prendere una posizione che faccia chiarezza soprattutto a tutela della responsabilità del dirigente.
Qui puoi leggere la nota n° 84/2020 che abbiamo scritto al ministro Dadone sull'argomento.
Il tema è delicato perchè va affrontato non in maniera generica bensi in relazione al particolare istituto dell'esenzione dal servizio  introdotto dall'art 87 comma 3 DL 18/2020.
L'accordo sindacale fra OO.SS e DPF  del 4 aprile ha chiarito che è obbligo, prima di esentare dal lavoro (situazione estrema e che espone il dirigente che la dispone a valutazioni di tipo erariale) far fruire delle ferie pregresse.
L'ACCORDO NULLA DICE SULLA MODALITA' DI FRUIZIONE DELLE FERIE 2020
Soccorre dunque sulle ferie 2020 la Contrattazione Nazionale.
I CCNL vigenti stabiliscono che al lavoratore deve essere garantito un periodo  continuativo di ferie da giugno a settembre.
Al di fuori di tale obbligo il datore di lavoro può disporre delle altre ferie maturate dal lavoratore in coerenza con le esigenze di servizio.
E' dunque evidente che se il lavoratore ha ferie 2020 maturate, lo stesso può essere collocato in ferie prima di essere esentato dal lavoro (che significa pagare il lavoratore senza che ci sia alcuna prestazione lavorativa).
Non c'è quindi alcun obbligo di far fruire delle ferie 2020 maturate se il lavoratore sta lavorando (in smartworking o in presenza fisica) ma è altrettanto conseguenziale che se il lavoratore non sta lavorando possa essere collocato in ferie di ufficio per le ferie 2020 già maturate prima di essere esentato dal servizio.
Diversamente sarebbe difficile per il dirigente sottrarsi ad un futuro giudizio di danno erariale.

 

Di seguito un articolo tratto dal Sole 24 Ore del 20.4.20 a tal proposito :
 

Coronavirus - I dubbi delle amministrazioni nell'applicazione delle norme antipandemia

di Luca Tamassia e Angelo Maria Savazzi

 
 Ringraziando anticipatamente, chiedo se, per poter attivare l'esenzione dal lavoro prevista dal Governo, nel conteggio delle ferie pregresse sono comprese anche le giornate maturate da gennaio a marzo 2020. Con riferimento al quesito posto, la norma di riferimento, ancorché non indicata, si ritiene sia individuabile nell’art. 87, comma 3, Dl 18/2020, il quale testualmente recita: "3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista.”. Tale prescrizione, com’è evidente, si inserisce nell’ambito delle diverse misure d’urgenza varate dal Governo per contrastare la diffusione pandemica, con la chiara finalità di scongiurare spostamenti, sul territorio, di personale dipendente dell’amministrazione pubblica, in ragione del contenimento del rischio di trasmissione virale scatenata dal COVID-19. Tenuto conto, pertanto, della logica dispositiva cui è orientata la norma, si è dell’avviso per il quale il ricorso all’esenzione lavorativa dei dipendenti del settore pubblico costituisca estrema ratio successiva all’impossibilità di applicazione degli altri istituti indicati dalla norma, ovvero, nell’ordine richiamato dalla predetta statuizione a titolo non esaustivo, il ricorso al lavoro agile, l’utilizzo delle ferie pregresse, l’applicazione di congedo, l’utilizzo della banca-ore, l’attuazione di processi rotativi e di altri istituti aventi la stessa portata, ovvero consentire, al dipendente, l’assenza giustificata e retribuita dal lavoro. In tale quadro prescritto, pertanto, la qualificazione di “pregresse” riferito alle ferie pare assumere un valore meramente ordinatorio, in termini di priorità di fruizione dell’istituto, in modo tale che, prioritariamente, dovranno essere goduti prima i giorni di ferie in giacenza maturati con riferimento all’anno o, in taluni casi, agli anni precedenti, per poi fruire, laddove non sussista la possibilità di utilizzare altri istituti giustificativi e retribuiti di assenza dal lavoro, di eventuali giorni maturati nel corso del corrente anno sino al momento di fruizione degli stessi, prima di far ricorso all’esenzione lavorativa prevista, come visto, dal citato art. 87, comma 3, alla stregua di ultima ipotesi solutiva da impiegare, attesi gli oneri che tale situazione è in grado di generare, posto che, in tale stato, la retribuzione continua ad essere erogata al lavoratore pur in costanza di assenza della controprestazione lavorativa.

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