QUINTO INCONTRO TRATTATIVA ARAN PER IL RINNOVO DEL CCNL 2019/2021

E’ proseguito in ARAN il tavolo di contrattazione per il rinnovo del CCNL 2019/2021 dell’Area Funzioni locali. 

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L’incontro di oggi si è incentrato principalmente sugli aspetti economici e sulla sezione dei segretari, per i quali venerdì 3 ARAN ha trasmesso una prima bozza di articolato.

Con riguardo ai dati retributivi ARAN ha quantificato come segue gli aumenti del trattamento base ed accessorio per le tre sezioni di cui si compone il CCNL :

 

DIRIGENZA RAL

AUMENTI (mensili)                         STIPENDIO BASE            POSIZIONE               FONDO POS/RISULTATO

Dall’1/1/2019                                  €. 101,00

Dall’1/1/2020                                   €. 120,00                       €. 36.00                       

Dall’1/1/2021                                  €. 135,00                       €. 60,00                                   €. 97,00

DIRIGENZA PTA

AUMENTI MENSILI                 STIPENDIO BASE           POS FISSA             POS VARIABILE            ISC             RISULTATO

Dall’1/1/2019                              €.     80,00

Dall’1/12020                               €.    123,00   

Dall’1/1/2021                             €.    135,00                   €.  25,83                €.  30,00                  €.   8,00          €. 31,00

SEGRETARI

AUMENTI MENSILI                 STIPENDIO BASE                                   POSIZIONE                                       RISULTATO

Dall’1/1/2019                              €. 80,00 (fascia A e B)

                                                       €  62,80 ( fascia C)

Dall’1/12020                               €. 124,00  (fascia A e B)

                                                      € 97,20 ( fascia C)

Dall’1/1/2021                             €.135,00 ( fascia A e B)                 €.  60,00 (media).            €.10,79

                                                      € 108 ( fascia C).                               €. 60,00 (media).             €.10,79

 

A tali incrementi dall’1/1/2022 si aggiunge lo 0,22% del monte salari che ogni ente potrà destinare nel proprio fondo contrattuale nell’ambito delle proprie capacità di spesa.

Sull’utilizzo di tali risorse ci siamo riservati maggiori riflessioni ma partendo comunque da un punto fermo: per quanto riguarda la dirigenza dei ruoli PTA riteniamo eccessivo riservare 31 euro al risultato dovendo piuttosto utilizzare parte di questa risorsa economica sulle voci fisse e pensionabili di stipendio e pertanto in primis sulla posizione di parte fissa e sull’indennità di struttura complessa essendo le uniche voci utili anche TFS/TFR.

Con riguardo alle proposte pervenute venerdì scorso abbiamo ribadito le seguenti richieste per noi prioritarie:

  • Il patrocinio legale deve coprire anche i casi di prescrizione e deve essere inequivocabile che nel caso di scelta del difensore da parte del dirigente vanno rimborsati dall’amministrazione non meno delle tariffe ordinistiche;
  • Il periodo di prova deve riguardare i soli dirigenti a tempo indeterminato e deve essere esteso l’esonero per gli stabilizzati con almeno 12 mesi di servizio a T.D;
  • Per il trattamento economico dei dirigenti PTA in distacco sindacale devono restare ferme le attuali regole contrattuali per non determinare perdite di emolumenti pensionabili;
  • Il nuovo fondo unico della dirigenza PTA – per come proposto da ARAN - presenta concreti rischi, data l’esiguità dell’attuale consistenza delle risorse a disposizione per il risultato nel fondo ex art 91 (in media pari all’8%), di sottrarre risorse già destinate alla retribuzione di posizione con grave danno. Quindi l’eventuale nuovo fondo unico non può prescindere dal garantire: 1) le risorse già presenti oggi nel fondo ex art 90 quale limite minimo invalicabile; 2) l’obbligo di destinazione preventiva alle varie voci stipendiali pagate con il nuovo fondo delle risorse presenti in analogia a quanto previsto dall’art 57 comma 3 del CCNL 17/12/2020 per i dirigenti RAL;  3) parallelamente l’obbligo di completo utilizzo delle risorse secondo le destinazioni di cui al punto 2 con una clausola chiara di utilizzo temporaneo degli eventuali residui a risultato solo qualora inerenti la gestione fisiologica ed ordinaria dell’avvicendamento degli incarichi; 4) la rimodulazione del trattamento economico della dirigenza PTA analogamente a quanto previsto dal CCNL per i dirigenti RAL (inserimento nel trattamento economico fisso di tutte le voci fisse e ricorrenti di stipendio, posizione e ISC).

Abbiamo cioè ribadito che l’estensione degli istituti può essere effettuata correttamente solo se ci si muove da pari condizioni di partenza. Diversamente si avrà l’effetto distorsivo di peggiorare la condizione dei dirigenti interessati dall’estensione.

Per i segretari comunali e provinciali, che per la parte normativa ha costituito il tema principale della riunione odierna, la dottoressa Lealini, in apertura della seduta, ha opportunamente precisato, rispetto alla bozza inviata venerdì, che l’articolato predisposto rappresenta solo una fotografia dell’esistente, uno stato dell’arte delle norme contrattuali vigenti. Peraltro, stamattina stessa Aran ha inviato una rettifica della norma relativa all’indennità di reggenza e supplenza.

Abbiamo richiamato in primo luogo il delicato tema delle relazioni sindacali, dato che vengono estese ai segretari alcune discipline sottoposte al confronto (lavoro agile) e alla contrattazione decentrata (sicurezza sul lavoro) dei dirigenti degli enti locali. Si pone quindi la necessità di prevedere espressamente anche queste relazioni sindacali nella sezione segretari, da realizzarsi a livello di ente, e riflettere se per alcune materie ciò possa essere adeguato e/o sufficiente. Sicuramente non è coerente privare i segretari delle relazioni sindacali nelle stesse materie previste per gli altri dirigenti.

 Altro tema delicato che l’articolato ARAN non ha affrontato è quello della progressione in carriera dei segretari, la cui disciplina vigente risale al CCNL del 2001 ed è ormai assolutamente obsoleta. Su questo ci siamo riservati di trasmettere una nostra proposta specifica, che ci auspichiamo possa essere redatta d’intesa con tutte le sigle sindacali.

È stata poi rilevata l’incongruenza dell’attuale regime del salario accessorio per i segretari, che accomuna queste voci retributive a quelle dei dirigenti o del personale del comparto, sottoponendole ad unico limite. Gli effetti distorti di questo sistema fanno sì che negli enti in cui la sede di segreteria sia rimasta scoperta per più anni, ai segretari non può essere riconosciuta neanche la posizione minima, se non intaccando le risorse degli altri dirigenti e dipendenti.

Le norme proposte da Aran inoltre prevedono, in linea con quanto indicato nell’atto di indirizzo, che la retribuzione di posizione sia articolata per ciascuna sede tra un importo minino ed un importo massimo, ancora non determinati (si parla di un incremento medio di €60/mese per 13 mensilità). Gli altri aumenti riguardano lo stipendio base (€. 135,00 mensili dall’1/1/2021 per le classi A e B ed €. 108,00 per le classi C) ed un aumento medio di €. 10,79 mensili per il risultato.

In proposito FEDIR ha evidenziato che:

  • è necessario che l’importo minimo sia parificato all'attuale retribuzione di posizione più l’incremento riconosciuto in forza del presente CCNL, mentre l’importo massimo deve essere almeno pari negli enti con la dirigenza all’importo massimo fissato per le posizioni dei dirigenti e per gli enti senza dirigente a € 16.000,00;
  • è necessario che a fianco dei singoli criteri di graduazione siano rappresentati specifici esempi che possono caratterizzare le diverse situazioni, al fine di evitare che ogni segretario sia costretto ad elemosinare una maggiorazione dovuta;
  • deve essere prevista, al pari dei dirigenti, la possibilità di superare i valori massimi in presenza di strutture complesse, analogamente a quanto previsto dall’art.27 comma 5 CCNL Dirigenza enti locali 1999;
  • la soglia dei 3.000 abitanti per la fascia C deve essere superata, recependo nel CCNL in via stabile la possibilità per i nuovi assunti di prendere servizio in enti fini a 5.000 abitanti, previo riconoscimento del trattamento economico della classe 3.

Inaccettabile appare poi l’esclusione del rimborso spese per gli incarichi di reggenza e supplenza, ribadita dalla norma proposta da Aran, dato che le reggenze e le supplenze vengono spesso accettate dai segretari, per senso di responsabilità, al fine di sopperire alla carenza di organico e riguardano le sedi dei comuni più disagiati. Imporre ai segretari carichi di lavoro e di responsabilità, addossando anche gli oneri per raggiungere le sedi è assolutamente iniquo.

Si è poi segnalata la necessità di prevedere un adeguamento della retribuzione aggiunta per le convenzioni di segreteria con più di due enti, la necessità di integrare la disciplina con la previsione di una norma sulla onnicomprensività del trattamento economico, e con una norma sull’aspettativa per la durata del periodo di prova.

Gli interventi delle altre sigle sindacali hanno evidenziato e rafforzato analoghe considerazioni, lasciando ben sperare sulla compattezza della categoria per difendere le proprie istanze.

In conclusione, il presidente Naddeo ha ribadito che l’articolato proposto è solo un punto di partenza ed ha dichiarato di aver ascoltato con interesse le osservazioni pervenute, manifestando la disponibilità a recepirle nel CCNL, laddove coerenti con le attese della parte datoriale.

Prossimo appuntamento già fissato per il 21 novembre pv per proseguire la discussione.