SESTO INCONTRO TRATTATIVA ARAN PER IL RINNOVO DEL CCNL DELL’AREA FUNZIONI LOCALI 2019/2021

L’incontro di ieri - 21 Novembre 2023 - in ARAN per il rinnovo del CCNL 2019/2021 dei dirigenti dell’Area Funzioni locali è stato di estrema importanza perché ha sostanzialmente prefigurato la possibilità di chiudere in tempi abbastanza brevi la trattativa se il prossimo appuntamento riuscirà a trovare la convergenza delle parti su alcuni punti importanti ancora aperti, in specie sui segretari comunali e provinciali.

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Che ci si stia incamminando verso la conclusione dei lavori è emerso con una certa chiarezza dal testo che ARAN ci ha inviato venerdì 17/11 per la discussione di ieri.

Diverse questioni di estrema importanza poste da Fedir hanno infatti trovato accoglimento da parte di ARAN anche se su taluni aspetti occorre un ultimo sforzo che ci auguriamo sarà operato per la prossima riunione.

Sulla parte comune è stata recepita la necessità di differenziare il periodo di prova degli stabilizzati rispetto al restante personale. La nostra richiesta è stata l’esonero totale mentre Aran ha proposto un periodo di prova dimezzato. Abbiamo spiegato che l’eliminazione totale deriva dalla necessità concreta di evitare che per effetto del periodo di prova, lungo o breve che sia, il dirigente PTA stabilizzato perda l’incarico magari svolto già da numerosi anni come tempo determinato considerato che l’art 70 del CCNL 17/12/2020 stabilisce che l’incarico può essere assegnato solo dopo il compimento della prova. Resta quindi assolutamente indispensabile che ARAN accolga per intero la nostra richiesta.

Sul patrocinio legale non è stata accolta la nostra richiesta principale di disciplinare l’istituto esattamente come per i dirigenti delle Funzioni Centrali ma ARAN ha proposto miglioramenti alla sua prima bozza consentendo anticipazioni sulle spese sostenute dal dirigente nel caso di sentenza di assoluzione in appello. E’ necessario introdurre ulteriori miglioramenti relativi alla inclusione nelle fattispecie di conclusione favorevole del procedimento dell’ipotesi di assoluzione perché il fatto non costituisce reato e perché il fatto è stato commesso da persona non imputabile, non presenti nella proposta ARAN ma contemplati dall’art 530 cp, così come anche la copertura della prescrizione ai sensi dell’art. 531 cp. Inoltre anche l’anticipo delle spese va ulteriormente migliorato in quanto non deve essere rimesso alla mera discrezionalità dell’Ente.

Accolta la richiesta Fedir di prevedere - sia per la sezione dirigenti che per la sezione PTA - fra gli incarichi aggiuntivi da remunerare con il risultato, oltre alle funzioni di RPTC, le funzioni di DPO ed RDT.

Accolta altresì la richiesta Fedir di confermare i due distinti fondi di posizione e di risultato per la dirigenza PTA.

Il nuovo fondo unico della dirigenza PTA – per come proposto da ARAN – presentava infatti concreti rischi, data l’esiguità dell’attuale consistenza delle risorse a disposizione per il risultato nel fondo ex art 91 (in media pari all’8%), di sottrarre alla dirigenza PTA risorse già destinate alla retribuzione di posizione ed utilizzate correttamente da graduazioni già definite. Abbiamo tuttavia ribadito la nostra richiesta, su cui nella riunione precedente il presidente Naddeo aveva dato apertura, di introdurre una previsione idonea a limitare il trasferimento sistematico di parti di posizione a risultato attraverso la creazione di residui non fisiologici derivanti dalla strutturale mancata copertura degli incarichi.

Con riguardo all’utilizzo delle risorse contrattuali ARAN ha proposto i seguenti aumenti:

DIRIGENTI RAL

Stipendio annuo lordo dall’1/1/2021        €. 47.015,77

Posizione minima dall’1/1/2021                 €. 12.722,67

Posizione massima dall’1/1/2021               €. 46.292,37

Incremento fondo dall’1/1/2020 pari allo 0,46% monte salari 2018

Incremento fondo dall’1/1/2021 pari al 2,01%  monte salari 2018.

 

DIRIGENTI PTA

Stipendio annuo lordo dall’1/1/2021        €. 47.015,77

Posizione fissa dall’1/1/2021     Struttura complessa     €.  18.540,00

Posizione fissa dall’1/1/2021     Struttura semplice        €. 11.845,00

Posizione fissa dall’1/1/2021     Incarico Professionale   €.    5.665,00

Indennità Struttura complessa dall’1/1/2021                   €. 10.525,00

Incremento fondo art 90 dall’1/1/2021 €. 829,95 pro capite

Incremento fondo art 91 dall’1/1/2021 €. 405,02 pro capite.

 

Sull’utilizzo delle risorse proposte per la dirigenza PTA ci siamo dichiarati assolutamente in disaccordo. Il criterio proposto (in sostanza stessi importi della dirigenza sanitaria) è infatti ad avviso Fedir del tutto inadeguato ed inopportuno perché non tiene conto che la dirigenza sanitaria ha indennità rapporto esclusivo ed indennità di specificità medica (che sono state peraltro  rivalutate) che la dirigenza PTA non ha ed applicare stessi adeguamenti a situazione sostanzialmente differenti significa non solo ampliare le disparità di trattamento ma deviare la maggior parte delle – poche – risorse della dirigenza PTA su posizione variabile e risultato. Per posizione variabile e risultato Aran ha infatti destinato 61,00 euro pro-capite mensile su un totale di 94,83 (quindi ben il 64,32% delle risorse totali del complessivo trattamento accessorio). Sarà questo un punto assolutamente dirimente per Fedir per arrivare alla firma del contratto.

 

Per la dirigenza PTA abbiamo inoltre posto con forza la necessità che sia regolamentato - specularmente a quanto previsto nel CCNL dell’Area Sanità dall’art 26 – il multiaccesso, ponendo rimedio all’invasione di campo operata dal contratto dei medici e dei sanitari sui requisiti di accesso a tali incarichi per la dirigenza PTA e precisando in modo chiaro la effettiva natura delle funzioni del multiaccesso.  Non sarà accettabile per Fedir la mancanza di una norma che riequilibri adeguatamente la materia.

 

SEGRETARI

La partita relativa ai segretari comunali è ancora molto aperta, si registrano sicuramente importanti passi in avanti e, sulla scorta dell’ultimo testo inviato da Aran, dobbiamo prendere atto che alcune richieste importanti fatte da Fedir sono state accolte.

Le novità più importanti, alcune delle quali segnano sicuramente un avanzamento della condizione dei Segretari, sono relative all’indennità di posizione.

Le possiamo riassumere così:

  • Riconoscimento, ai fini della fissazione della soglia demografica base per il calcolo della posizione, del numero degli abitanti dell’Unione, nelle ipotesi in cui il Segretario di un comune sia anche Segretario dell’Unione di cui il Comune fa parte;
  • Superamento dell’istituto della maggiorazione con l’introduzione di una graduazione obbligatoria che parta da un minimo corrispondente alla base attuale ed al massimo corrispondente alla maggiorazione massima attuale da incrementare con quote da definirsi con le risorse disponibili per questo per CCNL;
  • Possibilità di superare il limite massimo della graduazione per Comuni capoluogo, province e città metropolitane, ove ricorrano le condizioni per essere qualificati come enti/strutture complesse;
  • Il galleggiamento diventa obbligatorio, con l’unico limite del tetto del salario accessorio 2016;
  • Riconoscimento di un’indennità di reggenza/scavalco, sempre pari al 25 % della retribuzione in godimento.

 

La proposta di riconoscere, ai fini del calcolo della retribuzione di posizione base, il servizio svolto nell’Unione di cui il comune fa parte, è sicuramente una novità importante, rimane da sistemare qualche elemento di dettaglio per i casi in cui la sommatoria della popolazione dell’Unione non sia diversa da quella del comune di titolarità del segretario e per la ripartizione dell’onere, ma viene fissato un principio assai significativo.

Parimenti significativo può essere il superamento del concetto di maggiorazione della retribuzione di posizione che vira verso il concetto di graduazione della posizione organizzativa. Da ciò ne consegue che gli enti saranno obbligati ad adeguare i propri ordinamenti alla disposizione contrattuale; pertanto, la maggiorazione si trasforma da evento eccezionale in istituto fisiologico, in quanto costringe gli enti a pesare la posizione del Segretario, considerando tutte le funzioni aggiuntive che questo svolge, a partire da quella di Responsabile per la prevenzione della Corruzione, che viene citato in maniera esplicita. Come Fedir, abbiamo chiesto, unitamente alle altre organizzazioni sindacali di esplicitare, a titolo esemplificativo, ulteriori condizioni che possono impattare sulla graduazione, come per esempio lo svolgimento di funzioni di nucleo di valutazione, delegazione trattante di parte pubblica, nomina RTD, Presidenza UPD, DPO. Abbiamo sottolineato la necessità su questo punto di ottenere un tavolo di contrattazione nazionale o regionale, in maniera da poter dettagliare meglio le regole della graduazione, in modo da evitare che debba essere il Segretario Comunale a contrattare la graduazione della propria posizione con il Sindaco che gli ha conferito l’incarico.

Nel corso del tavolo di ieri, sono emerse anche alcune significative aperture da parte di Aran su altri nodi, il cui scioglimento potrebbe segnare un ulteriore punto di avanzamento.

Abbiamo chiesto la ridefinizione dell’istituto degli incarichi ad interim per allinearlo allo stesso istituto previsto per la dirigenza, ossia abbiamo ribadito che nei casi in cui il Segretario ricopra un incarico ad interim non si capisce il motivo per cui non debba percepire una maggiorazione del risultato così come è per la dirigenza e per gli incarichi di elevata qualificazione, peraltro si tratterebbe di un istituto neutro in termini di tetto del salario accessorio.

In merito alla della graduazione della posizione, abbiamo insistito, con l’appoggio di tutte le sigle sindacali, sul fatto che il limite massimo della posizione del segretario possa essere allineato, nei limiti del salario accessorio e nell’ambito delle risorse disponibili, negli enti con la dirigenza, fino al valore massimo della retribuzione di posizione dei dirigenti degli enti locali, o negli enti senza dirigenti, entro il valore massimo della retribuzione di posizione delle elevate qualificazioni,. La norma troverebbe applicazione, per esempio, in tutti quei casi in cui i dirigenti o incaricati di elevata qualificazione non percepiscano il massimo di indennità e, per le specifiche competenze, non potrebbero assumere gli incarichi dirigenziali che la struttura organizzativa richiede ( es. ente con soli dirigenti tecnici o contabili) .

Analogamente dovrebbe essere consentito, come per i dirigenti degli enti locali, in presenza di strutture complesse, la possibilità di superare i limiti massimi, sempre nei limiti del salario accessorio e nell’ambito delle risorse disponibili.

Riportiamo qui di seguito le due disposizioni proposte, anche perché riteniamo utile fissare dei punti fermi dai quali ripartire, considerato che il tempo stringe:

 

“1.bis Gli importi massimi di cui al comma precedente (ndr “forbice” dell’indennità di posizione) possono essere superati, negli enti con la dirigenza, nei limiti delle risorse disponibili e fino al valore massimo della retribuzione di posizione dei dirigenti degli enti locali, o negli enti senza dirigenti, entro il valore massimo della retribuzione di posizione delle elevate qualificazioni, nel rispetto del limite di cui all’articolo 23 comma 2 del D. Lgs. 75/2017 e nell’ambito delle risorse disponibili.

1 ter - Gli enti locali con strutture organizzative complesse approvate con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, che dispongano delle relative risorse, possono superare i valori massimi della retribuzione di posizione indicati nel comma 1.( equivalente art.27 comma 5 CCNL Dirigenza enti locali 1999).

 

Da ultimo, abbiamo richiesto, come specificato anche nel testo che venerdì scorso abbiamo trasmesso ad Aran, dopo aver cercato la condivisione con le altre sigle e registrato la convergenza su alcuni punti, anche l’estensione ai Segretari Comunali del diritto all’aspettativa con conservazione del posto per i Segretari Comunali vincitori di concorso presso altri enti e pubbliche amministrazioni, norma che non avrebbe nessun costo e che semplicemente permetterebbe di allineare la condizione giuridica dei segretari a quella degli altri dirigenti e dipendenti degli enti locali, eliminando così una situazione di evidente disparità di trattamento che non ha alcuna ragion d’essere.

 

Per la delicata materia della progressione in carriera, su cui FEDIR ha sottoposto alle altre sigle una proposta elaborata a seguito della propria recente assemblea, si è valutata l’opportunità di richiedere un “accordo stralcio” al fine di condividere una proposta normativa che sia analizzata con la necessaria attenzione.

      

Il prossimo appuntamento è stato fissato per l’11 dicembre pv alle ore 10,30 con una riunione che si estenderà all’intera giornata e che proverà a verificare se ci sono le condizioni per arrivare alla firma della preintesa.

Tutto dipenderà da quanto ARAN si impegnerà ad avvicinare le distanze rimaste.