Dopo sei mesi di controlli sottoscritto infine il rinnovo del CCNL dei dirigenti dell’Area Funzioni Locali per il triennio 2019/2021.
Se il CCNL 2016/2018 ha avuto il difficile compito di mettere per la prima volta a confronto tre dirigenze che provenivano da contratti diversi, possiamo dire che questo CCNL ha avuto l’altrettanto non facile ruolo (vista la totale assenza di risorse dedicate) di consolidare un’armonizzazione seppur solo giuridica; il prossimo non potrà prescindere dall’obiettivo di incidere in maniera sostanziale sull’equiparazione economica.
Con lo stipendio di agosto saranno quindi esigibili per i 13.700 dirigenti dell’Area (5800 dirigenti di Regioni ed Autonomie Locali, 4900 dirigenti delle funzioni tecnico-amministrative del S.S.N. e quasi 2900 Segretari Comunali e provinciali) gli aumenti messi a disposizione da questa tornata contrattuale pari all’1,30% del monte salari 2018 per l’anno 2019, al 2,01% per l’anno 2020 ed al 3,78% a regime. A tali risorse va aggiunto lo 0,22% ai sensi del comma 604 della Legge di Bilancio 2022.
Tali percentuali, applicate ai distinti monte salari che ancora una volta i datori di lavoro hanno (con un unicum) voluto separati per le tre specifiche sezioni contrattuali, hanno ulteriormente aumentato la già sensibile differenziazione delle risorse a disposizione delle diverse dirigenze, con gap retributivi medi annui di oltre 20.000 € e che in questa tornata contrattuale si traducono in risorse aggiuntive (detratto quanto necessario per garantire la nuova posizione tabellare) a disposizione dei fondi contrattuali dal 2021 di €. 1.261,00 per i dirigenti RAL e di €. 304,46 (che diventano €. 574,86 dal 2022) per i dirigenti PTA.
Questi i nuovi tabellari:
DIRIGENTI RAL
Stipendio annuo lordo |
dall’1/1/2021 |
€. 47.015,77 |
Posizione minima |
dall’1/1/2021 |
€. 12.722,67 |
Posizione massima |
dall’1/1/2021 |
€. 46.292,37 |
\
DIRIGENTI PTA
Stipendio annuo lordo |
dall’1/1/2021 |
€. 47.015,77 |
Posizione fissa Struttura complessa |
dall’1/1/2021 |
€. 18.720,00 |
Posizione fissa Struttura semplice |
dall’1/1/2021 |
€. 11.960,00 |
Posizione fissa Incarico Professionale |
dall’1/1/2021 |
€. 5.775,00 |
Indennità Struttura complessa |
dall’1/1/2021 |
€. 10.627,00 |
Una tantum per i dirigenti in servizio |
al 31.12.2021 |
€ 270,00 |
SEGRETARI
Stipendio annuo lordo |
dall’1/1/2021 |
€. 47.015,77 |
Posizione minima
|
dall’1/1/2021 |
|
· Fascia C |
€. 8.140,00 |
|
· Fascia B fino a 10.000 abitanti |
€ 8.646,00 |
|
· Fascia B oltre 10.000 abitanti |
€16.806,00 |
|
· Classe IB fino a 250.000 abitanti |
€.23.518,00 |
|
· Classe IA oltre 250.000 capoluoghi |
€35.590,00 |
|
· Enti metropolitani |
€.43.054,00 |
|
Posizione massima * |
|
|
· Fascia C |
|
€. 10.928,87 |
· Fascia B fino a 10.000 abitanti |
|
€. 14.068,80 |
· Fascia B oltre 10.000 abitanti |
|
€.26.102,22 |
· Classe IB fino a 250.000 abitanti |
|
€.35.912,97 |
· Classe IA oltre 250.000 capoluoghi |
|
€.53.665,99 |
· Enti metropolitani |
|
€.64.486,96 |
*Possibilità di incremento fino al 15% per gli enti con struttura complessa e per gli incarichi in Unioni che realizzano un salto di fascia demografica
Gli arretrati contrattuali calcolati a tutto il 31/7/2024 relativamente alle voci stipendiali del trattamento economico fondamentale, sono pertanto pari a:
DIRIGENTI RAL |
ARRETRATI |
Stipendio tabellare |
9.083,00 € |
Indennità vacanza contrattuale |
- 1.652,28 € |
Posizione minima contrattuale |
3.228,00 € |
ARRETRATI DIRIGENTE |
10.658,72 € |
Incremento fondo procapite |
1.261,00 € |
DIRIGENTI PTA |
ARRETRATI |
Stipendio tabellare |
8.849,00 € |
Indennità vacanza contrattuale |
- 1.652,28 € |
ARRETRATI DIRIGENTI INC Struttura Complessa |
11.480,00 € |
ARRETRATI DIRIGENTI INC Struttura Semplice |
9.094,41 € |
ARRETRATI DIRIGENTI INC Professionale |
8,439,80 € |
UNA TANTUM solo presenti al 31/12/2021 |
270,00 € |
incremento fondi procapite |
574,86 € |
SEGRETARI
|
Fascia A e B |
Fascia C |
Stipendio tabellare |
8.940,75 € |
6.979,00 € |
Indennità vacanza contrattuale |
- 1.652,28 € |
- 1.322,10 € |
Retribuzione di posizione |
* |
1.397,50 € |
Galleggiamento |
* |
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Arretrati 2022/2024 decurtazione galleggiamento sedi convenzionate |
* |
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Convenzione di segreteria |
* |
2.094,13 € |
Importo individuale stimato |
…
|
9.148,53 €
|
*Le variabili sono numerose e non sintetizzabili in una singola tabella, ma variano in base alle diverse situazioni. È stato elaborato un apposito file Excel per accompagnare i colleghi nella quantificazione degli arretrati
Fedir ha svolto nel rinnovo di questo CCNL una funzione trainante, anche grazie alla posizione di primo sindacato dell’Area.
Ha profuso un impegno enorme per ottenere che gli avvocati del S.S.N. avessero la stessa disciplina dei loro colleghi di Comuni e Regioni, impegno premiato con la sottoscrizione nella ipotesi dell’11/12/2023 dell’art 27 della preintesa che riconosceva pari dignità a tutti gli avvocati dell’Area. Per la seconda volta, tuttavia, il MEF si è ingerito nella concorde volontà delle parti bocciando tale parificazione e ponendo una pesante condizione ostativa alla firma definitiva del CCNL per tutti i 13.500 dirigenti dell’Area ove non venisse modificato l’art 27 della preintesa e reiterate le disposizioni dell’anacronistico art 64 del CCNL 5/12/1996 (cioè di 30 anni fa e previgente alla legge 114/2014). Le parti sindacali, ob torto collo, hanno dovuto sottostare all’imposizione governativa per non procrastinare ulteriormente l’entrata in vigore del CCNL gia in ritardo di oltre 5 anni (così come il CCNL 17/12/2020 lo era di 11 anni).
Fedir si è dunque fatta promotrice della seguente dichiarazione a verbale sottoscritta da tutte le OOSS e terrà convintamente fede alla stessa:
“FEDIRETS, CISL, CGIL e UIL manifestano tutta la propria contrarietà riguardo alla modifica apportata all’art 27 della Preintesa sottoscritta da entrambe le parti contrattuali in data 11/12/2023 con riguardo ai compensi professionali dell’Avvocatura Pubblica sia per ragioni di merito che di metodo. Riguardo alle prime, la norma sottoscritta dalle parti è pienamente conforme all’art. 9 della legge 114/2014 ed allinea le clausole contrattuali fra gli avvocati pubblici degli Enti Locali e delle Regioni e gli avvocati pubblici del SSN. Nel metodo, si prende amaramente atto della intromissione esterna nelle determinazioni che le parti negoziali hanno assunto in piena legittimità e nell’ambito della competenza della contrattazione collettiva. Le scriventi sigle, pur sottoscrivendo il CCNL anche in considerazione dell’enorme ritardo con cui viene stipulato, si adopereranno in ogni sede e con ogni mezzo per ripristinare il testo della clausola contrattuale sottoscritta con l’ipotesi dell’11 dicembre 2023 che poneva invece rimedio ad un’ingiustificata disparità di trattamento economico e professionale a danno degli avvocati del SSN.
Rileviamo la condotta discriminatoria del personale togato della sanità nei confronti degli avvocati della medesima area di contrattazione e di quello degli altri comparti e la violazione delle trattative precontrattuali. In materia di attribuzione degli onorari sono comunque fatte salve le competenze della contrattazione integrativa previste dall’art. 48 del CCNL in oggetto.”
Le maggiori novità contenute in questo C.C.N.L. sono:
PARTE COMUNE
- l’ampliamento delle garanzie in tema di relazioni sindacali, tra cui la riconduzione allo strumento del confronto delle materie già previste per l’O.P.I. nel caso di sua mancata attivazione;
- necessità di avviare la contrattazione integrativa nel primo quadrimestre dell’anno di riferimento;
- introduzione della disciplina del lavoro agile anche per il personale dirigenziale;
- diritto al conferimento dell’incarico dirigenziale, anche nel periodo di prova, per la dirigenza P.T.A. che ha usufruito della stabilizzazione;
- estensione anche alle fattispecie di day hospital, accessi ambulatoriali ed effetti collaterali delle assenze per malattie inerenti le gravi patologie ed estensione ai casi di trapianti di organi e tessuti;
- introduzione della normativa per le donne vittime di violenza e per la transizione di genere;
- modifiche alla disciplina per il patrocinio legale con diritto al rimborso delle spese rapportate ai minimi forensi (al liquidato dal giudice esclusivamente per i giudizi contabili);
- previsione di specifici compensi a titolo di risultato per RDT e DPO;
SEZIONI DIRIGENTI R.A.L.
- Nuova disciplina per l’utilizzo in convenzione fra gli enti dei dirigenti;
- Previsione della necessità di rapportare la graduazione delle posizioni dirigenziali alla complessità delle funzioni
SEZIONE DIRIGENTI PTA
- Conferma dei due fondi di posizione e risultato (sventato quindi il pericolo di spostamenti forzosi di risorse dalla posizione al risultato);
- Obbligo di rigraduazione delle posizioni in presenza di residui strutturali;
- Incrementi delle quote tabellari di posizione e dell’indennità di struttura complessa, maggiore del 3,78% previsto per legge;
- Revisione delle modalità di riconoscimento dell’indennità di pronta disponibilità attiva (chiamata in servizio).
SEZIONE SEGRETARI
- Estensione della disciplina periodo di prova ai segretari con il mantenimento della iscrizione all’Albo e reintegro in disponibilità in caso di mancato superamento del periodo di prova;
- Previsione di una coda contrattuale per la disciplina della progressione in carriera attraverso una dichiarazione congiunta;
- Diritto al rimborso delle spese di viaggio per l’incarichi di reggenza supplenza a scavalco;
- Possibilità di incrementare la posizione del 15% nelle Unioni che hanno un salto di fascia, mentre per tutte le Unioni è riconosciuto un incremento del risultato al 15%;
- Obbligo per gli enti locali di assicurare il galleggiamento sulla posizione dirigenziale più elevata in essere, e negli enti senza dirigenza, riferimento alla posizione più elevata stabilita nell’Ente, per il personale con incarico di elevata qualificazione.
- Soppressione della decurtazione del galleggiamento in caso di sedi convenzionate con decorrenza 31 dicembre 2023;
- Norma di salvaguardia fino alla scadenza degli incarichi, dei trattamenti economici attribuiti ai segretari in forza delle previgenti disposizioni contrattuali.
- Mantenimento dell’indennità di reggenza o supplenza nella base di calcolo per i diritti di rogito ( a fronte del tentativo di escluderla dal computo).
- Possibilità di incrementare fino al 15% la retribuzione di risultato in presenza di determinate condizioni, ed anche oltre questo limite negli enti metropolitani laddove si renda necessario un allineamento alla dirigenza.
- Riconoscimento economico negli enti con dirigenza per gli incarichi ad interim, con incremento della retribuzione di risultato.
Una criticità permane nelle relazioni sindacali dei segretari in relazione al fatto che le materie (valutazione, lavoro agile, welfare ed interim) che questo CCNL disciplina unitariamente sul tavolo contrattuale dei dirigenti restano sottratte alle relazioni sindacali negli enti senza dirigenti.
Sul tema del TFS e sui dubbi sollevati da INPS sul ruolo e funzioni dirigenziali dei segretari in fascia B, Aran ha proposto una dichiarazione congiunta in cui si impegna ad approfondire il tema dell’omogeneità di trattamento nella valutazione/contabilizzazione ai fini previdenziali della retribuzione di posizione dei segretari comunali di fascia B, in enti fino a 10.000 abitanti.
Permane in tutta la sua gravità la grande criticità di non aver previsto una norma di contemperamento alle previsioni dell’art 26 del CCNL Area Sanità 23/1/2024 che non si coordina con i requisiti dell’art 70 CCNL 17/12/2020 per l’accesso agli incarichi della dirigenza PTA. Anche su questo delicatissimo aspetto Fedir interverrà perché non si producano distorsioni e penalizzazioni per le legittime posizioni ed aspettative della dirigenza PTA.