APE E VALORIZZAZIONE DI TUTTI I CONTRIBUTI

 

 

La finanziaria 2017 (legge 11 dicembre 2016 n° 232) ha introdotto, con l'APE, nuove possibilità pensionistiche ma soprattutto novità interessanti in materia di concreto utilizzo di tutti i  contributi versati a vario titolo e fino ad oggi non sempre cumulabili.

 

 

 

La norma più importante è  il COMMA 195  sul CUMULO CONTRIBUTIVO 

Dal 2017 diventano infatti cumulabili fra loro tutti i contributi versati in qualsiasi cassa previdenziale (comprese casse professionali e gestione separata) anche se si è raggiunto un autonomo diritto a pensione in una delle varie casse. Il cumulo consente di maturare anche i requisiti per la pensione anticipata  (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne). Si superano così i due limiti (non cumulabilità se si era raggiunto un autonomo requisito in una delle casse e utilità del cumulo ai soli fini della pensione di vecchiaia) che in passato ne hanno limitato l’uso. Nel caso di pensione anticipata I tempi di liquidazione dei trattamenti di fine servizio iniziano però a decorrere non dal pensionamento ma dalla data di maturazione dell’età massima di pensionamento (oggi 66 anni e 7 mesi).

La norma è particolarmente utile per due categorie di lavoratori: coloro che hanno versato contributi come libero professionista nelle specifiche casse contributive e coloro che hanno servizi da cococo, cocopro, partite IVA e gestione separata.

 

Il COMMA 166  sull'APE prevede invece che a decorrere dall’1/5/2017 coloro che:

-           hanno maturato 63 anni di età

-          siano in possesso di almeno 20 anni di contribuzione

-          maturino la pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi

-          abbiano diritto ad una pensione superiore ad 1,4 della pensione sociale (calcolata al netto dell’APE)

-          che non godano di altro trattamento pensionistico diretto

possono andare immediatamente in pensione accedendo ad un prestito ventennale a rate mensili da restituire a decorrere dalla data di compimento dell’età massima di vecchiaia (oggi 66 anni e 7 mesi).

Va richiesto all’INPS l’accertamento del diritto all’APE, emanati i fac simili di domanda tramite DPCM, stipulati accordi quadro con le imprese assicuratrici per la copertura del rischio di premorienza. La durata minima (non inferiore a 6 mesi) e max dell’APE dovrà essere fissata con DPCM. In caso di rigetto del prestito la domanda di pensionamento è priva di effetti.

La parte di pensione derivante dall’APE non costituisce reddito IRPEF ed interessi su prestito ed assicurazione  costituiscono credito d’imposta fino a max il 50%.

Fino a maggio 2018 invece del prestito APE è riconosciuta un’indennità  (nei limiti dei specifici stanziamenti di bilancio) fino alla maturazione dell’età di vecchiaia se, fermo restando i 63 anni di età:

-          il soggetto è in stato di disoccupazione, ha terminato da almeno 3 mesi la relativa indennità ed ha maturato alemno 30 anni di contribuzione

-          il soggetto assiste da almeno 6 mesi coniuge o parente di 1° grado convivente con handicap grave ed ha almeno 30 anni di contribuzione

-          il soggetto è invalido civile almeno al 74% ed ha 30 anni di contribuzione

-          il soggetto è addetto a lavori usuranti ed ha almeno 30 anni di contribuzione.

L’indennità cessa all’atto della maturazione dei requisiti per la pensione anticipata (42 anni e 10 mesi di contribuzione per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne).

Nel caso di pensionamento APE i termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio iniziano a decorrere dalla data di maturazione dell’età di vecchiaia (66 ani e 7 mesi).

 

Le modalità concrete di attuazione dell’APE sono demandate ad un DPCM da adottare entro il 2/3/2017