E' nulla l'apposizione del termine al rapporto di lavoro se non è adeguatamente sorretta da ragioni tecnico/organizzative.

E la conseguenza è pesante: pagamento, a titolo di risarcimento del danno,  dello stipendio dalla fine del contratto fino alla pensione. Compresa la capitalizzazione.

E' questa la rivoluzionaria sentenza n° 745 del 12/12/2012 del giudice del lavoro di Trapani emanata in applicazione dei principi dell'ordinamento europeo in materia di equiparazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato a quello a tempo indeterminato.

E' notorio che l'Europa ritiene da tempo discriminante il diverso trattamento riservato ai due rapporti di lavoro nonchè fuori dalle norme l'uso che l'Italia fa dei rapporti di lavoro a termine in sostanziale elusione della legislazione.

Il giudice di Trapani applica quindi i principi dell'ordinamento europeo e ritenendo nel caso del comune di ERICE non adeguatamente esplicitati i motivi tecnico/organizzativi del ricorso al rapporto di lavoro determinato per attività che comunque ha accertato come necessarie anche dopo la scadenza del contratto, condanna il Comune a pagare tutti gli stipendi dalla scadenza del contratto fino alla presumibile  pensione dei ricorrenti.

La interessantissima sentenza acclara dunque il diritto dei ricorrenti al risarcimento del danno in via sostitutiva, essendo inibita nel pubblico impiego la conversione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato nel caso di illegittima apposizione del termine.

 

La sentenza è sicuramente molto forte ma  muove dalla necessità di arginare l'abuso che in Italia da troppo tempo viene perpetrato attraverso l'indebito ricorso a rapporti di lavoro a termine, nelle sue più svariate forme e tipologie