Alcuni Organismi Indipendenti di Valutazione stanno sollevando rilievi circa la presunta mancata pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali dei dirigenti pubblici nella “griglia trasparenza” prevista da ANAC per il corrente anno, ipotizzando un adempimento omesso ai sensi del D.lgs. 33/2013.
Riteniamo pertanto utile fornire un quadro chiaro, aggiornato e argomentato degli obblighi in materia, così da consentire a segretari comunali e dirigenti degli enti locali e PTA del SSN di replicare in modo fondato a valutazioni giuridicamente infondate.
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1. Obbligo di comunicazione interna dei dati
L’obbligo di comunicare annualmente la propria situazione reddituale e patrimoniale all’amministrazione di appartenenza da parte dei dirigenti pubblici discende da:
- L. 127/1997 (cd. Legge Bassanini), art. 17, comma 22;
- D.lgs. 33/2013, art. 14, comma 1-bis e seguenti;
- DPR 62/2013, art. 13 (Codice di comportamento).
Si tratta di un adempimento interno, funzionale alla prevenzione della corruzione e al monitoraggio dei potenziali conflitti di interesse.
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2. Pubblicazione: illegittimità dell’obbligo generalizzato
Con la sentenza n. 20/2019, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’obbligo di pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali imposto indistintamente a tutti i dirigenti pubblici.
La Corte ha rilevato la violazione dei principi di proporzionalità, necessità e pertinenza in materia di protezione dei dati personali, in quanto la pubblicazione integrale di tali informazioni, in assenza di un bilanciamento tra trasparenza e riservatezza, determina un’eccessiva compressione dei diritti fondamentali.
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3. Chiarimenti del Consiglio di Stato (sentenza n. 267/2025)
Il Consiglio di Stato ha recentemente confermato che:
- permane l’obbligo di comunicazione interna dei dati da parte di tutti i dirigenti pubblici;
- l’obbligo di pubblicazione è limitato ai titolari di incarichi di indirizzo politico-amministrativo, ossia ai dirigenti ministeriali di livello apicale e di diretta nomina politica (come i capi dipartimento o i direttori generali dei ministeri).
Non rientrano in questa categoria i dirigenti apicali degli enti locali, inclusi i segretari comunali e provinciali o i direttori generali, i quali pertanto non sono soggetti all’obbligo di pubblicazione, ma solo a quello di comunicazione interna.
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4. Conseguenze sulle valutazioni OIV
Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale:
- nonappare corretto attribuire valutazioni negative nella sezione “Trasparenza” delle griglie OIV per la mancata pubblicazione dei dati patrimoniali da parte dei dirigenti locali;
- la pubblicazione, ove non dovuta, non può costituire parametro di valutazione della performance organizzativa;
- eventuali rilievi degli OIV in tal senso risultano sprovvisti di fondamento giuridico e andrebbero contestati con riferimento alle pronunce sopra richiamate.
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5. Indicazioni operative
Invitiamo i colleghi a:
- assicurare la comunicazione interna annuale dei dati patrimoniali e reddituali, come previsto;
- respingere motivatamente eventuali rilievi OIV che considerino la mancata pubblicazione un’omissione, richiamando la sentenza n. 20/2019 della Corte Costituzionale e la sentenza n. 267/2025 del Consiglio di Stato;
- promuovere, anche in sede di confronto con gli OIV, una lettura conforme ai principi costituzionali e alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
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Rimaniamo come sempre a disposizione per supportare eventuali interlocuzioni istituzionali, anche con ANAC, qualora si rendesse necessario un chiarimento ufficiale.