Ultimissima di Fedir
Il sindacato dei provvedimenti di macro-organizzazione nel settore pubblico.
Come noto l'atto aziendale è atto di diritto privato ed in quanto il suo sindacato rimesso al giudice ordinario. Solo che il giudice ordinario si è finora limitato al più a valutarne il danno nei confronti del singolo, cosa che non solo è difficilissimo da dimostrare ma che ha sempre posto il solo SSN in una posizione assai differente rispetto alle altre PA il cui atti di macro-organizzazione sono impugnabili davanti al TAR e quindi annullabili.
Finalmente tale evidente disparità di trattamento si avvia ad appianarsi: la Cassazione chiarisce che anche al giudice ordinario è demandato il potere di entrare nel merito degli atti di macro organizzazione illegittimi che può disapplicarlo.
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Testata Pianeta Lavoro |
TITOLO: Corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro – Ordinanza n. 19657 del 13 giugno 2026 Il sindacato dei provvedimenti di macro-organizzazione nel settore pubblico.
Pubblico Impiego |
è stato affermato anche dalle Sezioni Unite in tema di impiego pubblico contrattualizzato, il principio secondo cui, gli atti di macro-organizzazione adottati dal datore di lavoro pubblico non possono essere ritenuti assolutamente insindacabili da parte del giudice ordinario, perché l’insindacabilità resta limitata alle scelte discrezionali e non si estende alla verifica della conformità alla legge dell’atto presupposto che, ove espressione di potestà autoritativa, può essere disapplicato nei casi in cui ne emerga l’illegittimità per violazione di legge (cfr. Cass. S.U. n. 3677/2009; Cass. S.U. n. 3052/2009; Cass. n. 16175/2004; Cass. n. 29818/2008) .
Erroneamente la Corte d’appello ha considerato non sindacabile l’atto organizzativo presupposto in quanto atto di gestione di diritto privato rientrante nella totale discrezionalità di natura imprenditoriale del datore di lavoro. 4.4. Tale opzione ermeneutica comporterebbe un evidente vuoto di tutela del dipendente dell’azienda sanitaria privandolo di qualsivoglia rimedio in ordine all’esercizio illegittimo del potere di macro-organizzazione da parte del datore di lavoro a differenza del dipendente di altra pubblica amministrazione per il quale in caso di illegittimità, per contrarietà alla legge, del provvedimento di riforma della pianta organica, con soppressione delle posizioni dirigenziali, questo deve essere disapplicato dal giudice ordinario, con conseguente perdita di effetti dei successivi atti di gestione del rapporto di lavoro, costituiti dalla revoca dell’Incarico dirigenziale
In tema di eccedenze di personale e di mobilità collettiva tra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 165 del 2001, come modificato dalla L. n. 183 del 2011, il provvedimento amministrativo di definizione della dotazione organica, necessario presupposto della misura di collocamento in disponibilità, è sindacabile da parte del giudice ordinario, e può essere disapplicato, nei casi in cui ne emerga l’illegittimità per violazione di legge o per eccesso di potere, al fine di valutarne l’idoneità ad incidere validamente sulle situazioni di diritto soggettivo che allo stesso risultano riconnesse, restando, tuttavia, insindacabili le scelte discrezionali relative alle esigenze di personale e alle corrispondenti qualifiche necessarie a soddisfarle (Cass., n. 18813/2019)
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Commento OliveriSi tratta di una sentenza di particolare interesse e da tenere in considerazione contro le “riorganizzazioni ad personam” e l’idea che l’organizzazione si regga sull’arbitrio.