SCARICA QUI IL COMUNICATO STAMPA IN FORMATO PDF
Roma, 3.4.2023
COMUNICATO STAMPA
Fedir Dipartimento segretari, in data odierna, ha depositato “l’opinione scritta amici curiae” nel giudizio pendente innanzi alla Corte Costituzionale e promosso dal Tribunale di Lucca con l'ordinanza n. 27 del 23 novembre 2022, a sostegno della tesi della incostituzionalità dell’art. 10 comma 2 bis, anche in combinato disposto con il comma 1, del D.L. 24.6.2014 n. 90.
La memoria, predisposta dall’avv. Andrea Pertici, professore ordinario di diritto costituzionale all’ Università di Pisa, mette bene in evidenza l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui, anche in combinato disposto con il comma 1, limita l’attribuzione di una quota dei diritti di rogito spettanti all’ente locale ai segretari comunali e provinciali che non abbiano qualifica dirigenziale o che prestino servizio in enti locali privi di personale con qualifica dirigenziale, anziché prevederla per tutti i segretari comunali e provinciali, per violazione degli artt. 3, sotto il profilo dell’uguaglianza e della ragionevolezza, nonché del principio del legittimo affidamento, 36 e 97, nonché 77 della Costituzione.
Fedir ha voluto dunque cogliere l’occasione per incidere nella dialettica giudiziale in corso illustrando alla Corte le dinamiche distorte introdotte dalla normativa del 2014.
Sarà cura del Sindacato comunicare l’auspicata ammissibilità delle “opinioni” non appena il Presidente della Corte Costituzionale, sentito il giudice relatore, avrà emesso il relativo decreto in considerazione dell’apporto di elementi utili alla conoscenza e alla valutazione del caso.