FIRMATO IL CCNL 2019/2021 PER I DIRIGENTI DELL’AREA FUNZIONI LOCALI

Sottoscritto oggi 11 Dicembre 2023 il rinnovo del CCNL dei dirigenti dell’Area Funzioni Locali per il triennio 2019/2021. Scarica qui il comunicato.

 

Per i 13.700 dirigenti (5800 dirigenti di Regioni ed Autonomie Locali, 4900 delle funzioni tecnico-amministrative del S.S.N. e quasi 2900 Segretari Comunali e provinciali) gli aumenti messi a disposizione da questa tornata contrattuale sono pari all’1,30% del monte salari 2018 per l’anno 2019, al 2,01% per l’anno 2020 ed al 3,78% a regime. A tali risorse va aggiunto lo 0,22% ai sensi del comma 604 della Legge di Bilancio 2022.

 

Tali percentuali, applicate ai distinti monte salari che ancora una volta i datori di lavoro hanno voluto distinti in tre specifiche sezioni contrattuali, hanno ulteriormente aumentato la già sensibile differenziazione delle risorse a disposizione delle diverse dirigenze, con gap retributivi medi annui di oltre 20.000 € fra la dirigenza delle Autonomie Locali e delle Regioni (R.A.L.) rispetto alla dirigenza dei ruoli P.T.A. del S.S.N. e dei Segretari Comunali e Provinciali.

 

In sintesi gli aumenti contrattuali saranno così articolati:

 

DIRIGENTI RAL

 

Stipendio annuo lordo

dall’1/1/2021

€. 47.015,77

Posizione minima

dall’1/1/2021

€. 12.722,67

Posizione massima

dall’1/1/2021

€. 46.292,37

Incremento fondo

dall’1/1/2020

pari allo 0,46% monte salari 2018

Incremento fondo

dall’1/1/2021

pari al 2,01% monte salari 2018

 

DIRIGENTI PTA

 

Stipendio annuo lordo

dall’1/1/2021

€. 47.015,77

Posizione fissa Struttura complessa

dall’1/1/2021

€. 18.720,00

Posizione fissa Struttura semplice

dall’1/1/2021

€. 11.960,00

Posizione fissa Incarico Professionale

dall’1/1/2021

€. 5.775,00

Indennità Struttura complessa

dall’1/1/2021

€. 10.627,00

Incremento fondo art 90

dall’1/1/2021

€. 964,55 pro capite

Incremento fondo art 91

dall’1/1/2021

€. 270,42 pro capite

 

Una tantum per i dirigenti in servizio

al 31.12.2021

€ 270,00

 

 

Approssimativamente gli arretrati contrattuali relativamente alle voci stipendiali del trattamento economico fondamentale, saranno quindi così quantificabili:

 

DIRIGENTI RAL

ARRETRATI (a)

Stipendio tabellare

     9.015,50 €

Indennità vacanza contrattuale

-    3.151,07 €

Posizione minima contrattuale

     3.198,00 €

ARRETRATI DIRIGENTE

     9.062,43 €

Incremento fondo procapite

     1.261,00 €

DIRIGENTI PTA

ARRETRATI (a)

Stipendio tabellare

     8.781,50 €

Indennità vacanza contrattuale

-    3.151,07 €

ARRETRATI DIRIGENTI INC Struttura Complessa

     9.581,93 €

ARRETRATI DIRIGENTI INC Struttura Semplice

     7.240,43 €

ARRETRATI DIRIGENTI INC Professionale

     6.592,93 €

UNA TANTUM solo presenti al 31/12/2021

         270,00 €

incremento fondi procapite

         574,86 €

  • Calcolati al 30.6.2024

La trattativa si è dispiegata in sette riunioni a partire dal 31.7.2023 che hanno portato ad un progressivo avvicinamento delle parti rispetto alle reciproche posizioni.

 

I risultati conseguiti che potrebbero apparire scontati, sono in realtà il frutto di un intenso lavoro di trattativa e confronto anche con le altre OO.SS. in cui Fedir ha svolto una funzione trainante, anche grazie alla posizione di primo sindacato dell’ Area detenuta da Fedirets.

 

Grande è stato l’impegno per ottenere che gli avvocati del S.S.N. avessero la stessa disciplina dei loro colleghi di Comuni e Regioni, per tenere distinti i fondi contrattuali ed evitare criticità derivanti dal trasferimento di risorse dalla posizione al risultato che il Fondo unico proposto da ARAN  avrebbe potuto comportare, per dare più chiara disciplina al pieno utilizzo delle risorse del Fondo di posizione evitando impropri passaggi al risultato, per l’estensione anche ai D.P.O. e R.T.D. di una specifica remunerazione.

 

Grande è invece il rammarico per il mancato accoglimento da parte dell’Aran della specifica richiesta di una norma di bilanciamento sugli incarichi multiaccesso introdotta dall’art. 26 dell’ipotesi di Ccnl dell’Area Sanità, che Fedir continua a ritenere indispensabile a fronte dell’indebita ingerenza nella disciplina degli incarichi della dirigenza P.T.A. operata da tale contratto e che ci vedrà inevitabilmente costretti a verificarne in concreto la legittima applicabilità.

 

Le maggiori novità contenute in questo C.C.N.L. sono:

 

PARTE COMUNE

 

  1. l’ampliamento delle garanzie in tema di relazioni sindacali, tra cui la riconduzione allo strumento del confronto delle materie già previste per l’O.P.I. nel caso di su mancata attivazione;
  2. necessità di avviare la contrattazione integrativa nel primo quadrimestre dell’anno di riferimento;
  3. introduzione della disciplina del lavoro agile anche per il personale dirigenziale;
  4. diritto al conferimento dell’incarico dirigenziale, anche nel periodo di prova, per la dirigenza P.T.A. che ha usufruito della stabilizzazione;
  5. estensione anche alle fattispecie di day hospital, accessi ambulatoriali ed effetti collaterali delle assenze per malattie inerenti le gravi patologie ed estensione ai casi di trapianti di organi e tessuti;
  6. introduzione della normativa per le donne vittime di violenza e per la transizione di genere;
  7. modifiche alla disciplina per il patrocinio legale con diritto al rimborso delle spese rapportate ai minimi forensi, anziché come richiesto da Aran, all’importo liquidato dal Giudice;
  8. previsione di specifici compensi a titolo di risultato per RDT e DPO;
  9. completa equiparazione dei compensi professionali degli avvocati del S.S.N. alla disciplina già in essere per gli avvocati delle Regioni ed Autonomie Locali e limitazione con tetto massimo del 15% per la quota destinata al recupero delle spese per l’amministrazione.

SEZIONI DIRIGENTI R.A.L.

 

  1. Nuova disciplina per l’utilizzo in convenzione fra gli enti dei dirigenti
  2. Previsione della necessità di rapportare la graduazione dellle posizioni dirigenziali alla complessità delle funzioni

SEZIONE DIRIGENTI PTA

 

  1. Conferma dei due fondi di posizione e risultato
  2. Disciplina dei residui strutturali del fondo di posizione
  3. Incrementi delle quote fisse di posizione e dell’indennità di struttura complessa, maggiore del 3,78% previsto per legge
  4. Revisione delle modalità di riconoscimento dell’indennità di pronta disponibilità attiva (chiamata in servizio)

SEZIONE SEGRETARI

 

Le richieste di Fedir con carattere di priorità hanno riguardato:

  • L’estensione, accolta da ARAN, della disciplina periodo di prova ai segretari con il loro collocamento in disponibilità;
  • La previsione di una coda contrattuale per la disciplina della progressione in carriera, peraltro espressamente prevista nell’atto di indirizzo di questo contratto collettivo. Aran ha proposto una dichiarazione congiunta che consentirebbe di ottenere lo stesso risultato.
  • La richiesta di una espressa previsione nel contratto collettivo del diritto al rimborso delle spese di viaggio per l’incarichi di reggenza supplenza a scavalco. Aran ha accolto la proposta inserendo il comma 4 all’art.63, che sia pure con alcune precisazioni ne riconosce il diritto alla corresponsione.

Fedir ha inoltre richiesto:

 

  • Per la disciplina delle Unioni di riformulare la norma proposta nell’ultimo articolato, che fissava importi irrisori ed inaccettabili per i segretari delle unioni. Ha richiesto in alternativa la possibilità di incrementare del 15% la retribuzione di posizione, analogamente ai grandi enti e della stessa percentuale quella di risultato. Aran ha accolto in parte la proposta prevedendo la possibilità di incrementare la posizione del 15% nelle Unioni che hanno un salto di fascia, mentre per tutte le Unioni è riconosciuto un incremento del risultato al 15%.
  • Per la retribuzione che in tutti gli enti la soglia massima possa essere rideterminata entro i valori massimi della retribuzione di posizione dei dirigenti degli enti locali o negli enti senza dirigenti, entro il valore massimo della retribuzione di posizione delle elevate qualificazioni. Aran ha risposto che la nuova formulazione del galleggiamento garantisce maggiore flessibilità.
  • In merito alla decurtazione del galleggiamento in caso di sedi convenzionate, Fedir ha richiesto di sopprimere la norma che era stata riprodotta nell’ultimo articolato, qualora quantificato l’onere finanziario questo fosse sostenibile dalle risorse disponibili per il presente CCNL. Il testo definitivo trasmesso ha finalmente espunto il comma in discussione con decorrenza 31 dicembre 2023.

 

Fedir poi segnalato la poca chiarezza in cui viene lasciato il tema delle relazioni sindacali per i segretari, posto che la sezione del CCNL relativo ai dirigenti degli enti locali disciplina anche aspetti che riguardano i segretari. Ha quindi invocato una norma chiarificatrice che potesse escludere che le stesse materie fossero sottratte alle relazioni sindacali negli enti senza dirigenti.

 

Sul tema del TFS e sui dubbi sollevati da INPS sul ruolo e funzioni dirigenziali dei segretari in fascia B, Aran ha proposto una dichiarazione congiunta in cui si impegna ad approfondire il tema dell’omogeneità di trattamento nella valutazione/contabilizzazione ai fini previdenziali della retribuzione di posizione dei segretari comunali di fascia B, in enti fino a 10.000 abitanti.

 

Da ultimo abbiamo segnalato che l’art. 56 sulla struttura della retribuzione al comma 3 esclude l’indennità di reggenza o supplenza dalla base di calcolo delle voci in godimento per i diritti di rogito.

Posto che la Corte dei Conti Liguria n.74 del 2019 (e altre ancora..), ha rilevato che, in assenza di precisazioni nel CCNL, in via interpretativa dette indennità debbano essere ricomprese, oggi questa voce è ricompresa nel trattamento retributivo complessivo “in godimento”.

Abbiamo quindi segnalato che si trattava di una penalizzazione fine a se stessa. ARAN ha quindi provveduto ad espungere il richiamo all’esclusione dell’indennità di reggenza o supplenza dalla base di calcolo per i diritti di rogito.

Da ultimo Aran, accogliendo le istanze di tutte le sigle espresse nel corso del dibattito, ha introdotto una norma di salvaguardia fino alla scadenza degli incarichi, dei trattamenti economici attribuiti ai segretari in forza delle previgenti disposizioni contrattuali.

 

Il CCNL 2016/2018 ha avuto il compito di mettere per la prima volta a confronto tre dirigenze che provenivano da contratti diversi; questo CCNL quello di consolidare un’armonizzazione prevalentemente giuridica; al prossimo l’obiettivo di incidere in maniera sostanziale sull’equiparazione economica.

 

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