DEPOSITATO AL TAR LAZIO IL RICORSO FEDIR CONTRO ANAC SULLA PUBBLICAZIONE DEI DATI PATRIMONIALI

Depositato al Tar Lazio il ricorso Fedir contro le linee guida ANAC relative alla pubblicazione dei dati patrimoniali. 
Il ricorso era già stato notificato ad ANAC secondo le previsioni della procedura di giustizia amministrativa. 


Essendo il ricorso stesso  precedente alla sospensiva della pubblicazione  poi operata da ANAC con delibera 382 del 12/4/2017, contiene anche la richiesta di sospensiva, su cui si dovrà valutare l'eventuale rinuncia essendo cessato il pericolo immediato.
 
Il ricorso è diretto a richiedere:

L'ANNULLAMENTO
a) della deliberazione del Consiglio dell’ANAC n.241 approvata nell’adunanza dell’8 marzo 2017 e avente ad oggetto: “Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art.14 del d.lgs. n.33/2013 – Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e 2 i titolari di incarichi dirigenziali - come modificato dall’art.13 del d.lgs. 97/2016”, nella parte in cui detta linee guida e prescrizioni in tema di obblighi di pubblicazione per il personale con qualifica dirigenziale delle amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del d.lgs n.165/2001, quindi ivi comprese le aziende del SSN (pubblicata nella G.U.R.I. n.70 del 24.3.2017, in vigore dall’8.4.2017);
b) della nota della ASL Rm 6 prot.18002 del 28.3.2017 recante ad oggetto: “Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi – Nota prot. n.1607 del 26.1.2017 sollecito trasmissione”
c) nonché di ogni atto presupposto (ivi compresa la nota della ASL Rm 6 prot. 1607 del 26.1.2017 recante ad oggetto: “D.Lgs. 25 maggio 2016, n.97. Adempimenti”) conseguente o comunque connesso a quelli impugnati, ancorché non conosciuto;
 
EVENTUALMENTE PREVIA DISAPPLICAZIONE
per contrasto con la normativa eurounitaria (di seguito meglio precisata) dell'art. 14, comma 1 bis, d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblichino i dati di cui all'art.14, comma 1, lett. c) ed f) del medesimo decreto legislativo anche per i titolari di incarichi dirigenziali;

OVVERO, OVE NECESSARIO, CON RIMESSIONE
a) alla Corte di Giustizia dell'Unione europea ex art.267 TFUE, della questione relativa alla compatibilità delle disposizioni di cui all’art. 14, comma 1 bis, d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblichino i dati di cui all'art.14, comma 1, lett. c) ed f) del medesimo decreto legislativo anche per i titolari di incarichi dirigenziali - con la normativa europea e le decisioni della medesima Corte richiamate nella parte in diritto del presente ricorso;
b) alla Corte Costituzionale, ai sensi dell’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, con specifico riferimento all’art. 14, comma 1 bis, d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblichino i dati di cui all'art.14, comma 1, lett. c) ed f) del medesimo decreto legislativo anche per i titolari di incarichi dirigenziali, per contrasto della disposizione medesima con gli artt.3, 13 e 117, comma 1, cost.

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