CORTE APPELLO ROMA: LA MINIMA UNIFICATA UTILE PER LA LIQUIDAZIONE E' QUELLA DELL'INCARICO SVOLTO

La questione si trascina da tempo.

l'INPS dal 2005 ha cominciato ad escludere, per i soli dirigenti del SSN, dal calcolo della liquidazione (TFS e TFR) non solo la retribuzione di posizione variabile aziendale ma anche quella parte di retribuzione di posizione minima unificata denominata - arbitrariamente - differenza sui minimi/posizione minima garantita (a seconda delle procedure stipendiali).

Si tratta in pratica della differenza di posizione unificata fra l'importo previsto per il mero dirigente equiparato senza incarico  e quello previsto per l'incarico (di alta professionalità, struttura semplice o struttura complessa) effettivamente svolto, magari da decenni.

In pratica nel SSN il dirigente, qualsiasi incarico abbia svolto e per qualsiasi tempo lo abbia rivestito,  va in liquidazione sempre e soltanto come se fosse un dirigente con soli 5 anni di servizio.

Ciò a causa di un'arbitraria interpretazione basata sull'allegato 7 al CCNL 3/11/2005 mentre gli artt. 5 e 6 del vigente CCNL 6/5/2010 con assoluta chiarezza hanno previsto gli importi della retribuzione di posizione minima con esclusivo riferimento all'incarico svolto.

Finalmente la Corte di Appello di Roma dà ragione a Fedir, che a lungo aveva sostenuto con l'INPS - sorda ad ogni richiesta pur di fare biecamente cassa - quanto oggi con estrema semplicità affermano anche i giudici nella sentenza n° 1761 del 27/6/2018

L'eventuale richiesta di risarcimento per l'errato calcolo si prescrive in 5 anni dal decreto INPS di liquidazione per coloro che sono già andati in pensione.

Per coloro che andranno in pensione l'azione Fedir sarà chiarire la questione a livello contrattuale

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