RASSEGNA STAMPA CCNL 2016/2018

Di seguito una rassegna Stampa specifica sul CCNL 2016/2018 firmato il 17.12.2020 :


dal quotidiano Sanità del 18.12.2020 ( qui il link)  


Area Funzioni locali. Firmato in Aran il nuovo contratto nazionale

Dopo ben 11 anni di attesa, coinvolti 15mila dirigenti in Regioni, Autonomie locali, Camere di Commercio, Enti ed Aziende, Arpa, Istituti zooprofilattici, Agenas, Ipab, INMP, i segretari generali di Comuni e Province. “Non è stata una trattativa facile, svolta a distanza in pieno lockdown. Venivamo poi da 11 anni di ‘astinenza’ e da diverse aree e discipline contrattuali che si sono riunite nella nuova Area Funzioni locali”.

Dopo ben 11 anni di attesa, firmato ieri il primo CCNL della nuova Area Funzioni locali, della quale fanno parte 15mila dirigenti professionali, tecnici e amministrativi che lavorano in Regioni, Autonomie locali, Camere di Commercio, Enti ed Aziende del Ssn, Arpa, Istituti zooprofilattici, Agenas, Ipab, INMP, nonché i segretari generali di Comuni e Province.

“Molte le novità – spiegano Elisa Petrone, segretario generale FEDIR e Mario Sette, segretario generale DIREL - oltre all’incremento a regime di 125 euro lordi mensili (come per tutte le altre dirigenze pubbliche), per i dirigenti del Ssn abolizione dell’orario di lavoro e investimento sui primi incarichi, col mantenimento del requisito quinquennale di anzianità solo per le strutture complesse, salario semplificato ed unico per i ruoli Pta, con l’eliminazione della ‘differenza sui minimi’, due fondi contrattuali; per i dirigenti di Regioni e Autonomie locali ampliamento delle materie oggetto di confronto e contrattazione sindacale, maggior trasparenza nei criteri e nelle procedure di conferimento degli incarichi e compensi per gli interim; per i segretari garanzie sui trattamenti economici in godimento e un preciso impegno a rivedere il sistema di classificazione e la struttura retributiva mediante la costituzione di una Commissione paritetica nazionale”.


“Non è stata una trattativa facile, svolta a distanza in pieno lockdown – proseguono Petrone e Sette - e si sa che in tutti gli accordi le relazioni dirette hanno un loro peso. Venivamo poi da 11 anni di ‘astinenza’ e da diverse aree e discipline contrattuali che si sono riunite nella nuova Area Funzioni locali, da noi fortemente voluta perché siamo convinti risponda meglio alle comuni esigenze e alle affinità professionali di questa categoria di dirigenti pubblici”.

“Abbiamo cercato di contrastare – spiegano – un clima di sfiducia, il più delle volte creato ad arte, nei confronti della dirigenza pubblica. Abbiamo voluto rilanciare autonomia e responsabilità di una categoria che è una risorsa per il Paese, e si trova invece sempre più spesso condizionata da pressioni politiche e precarizzata da continue riorganizzazioni”.

“Siamo convinti - ribadisce il segretario generale DIRER-SIDIRSS Silvana De Paolis - che il nuovo CCNL potrà rappresentare uno strumento utile perché si sviluppi una classe dirigente motivata, scelta in base alle capacità e valutata per il merito, alla quale dare adeguate opportunità di formarsi con percorsi continui e obbligatori”.

“Per noi – conclude Elisa Petrone anche segretario generale di FEDIRETS (Federazione che ha riunito le tre sigle autonome FEDIR, DIREL e DIRER-SIDIRSS) - adesso inizia una fase nuova: con FEDIRETS abbiamo voluto mettere a fattor comune il patrimonio dei tre sindacati che da anni si sono impegnati nella tutela dei dirigenti tecnici e amministrativi dei territori e continueremo ad impegnarci per il rafforzamento del nostro soggetto rappresentativo, prima sigla dell’Area con più di 1800 iscritti, e per una maggior omogeneità dei trattamenti all’interno della nuova Area Funzioni locali. Partiremo dalla richiesta di aprire rapidamente le trattative decentrate che dovranno recepire le importanti novità di questo CCNL ma anche di avviare quelle per il CCNL 2019-2021, già in forte ritardo”.

Lorenzo Proia


dal Sole 24 Ore Enti Locali del 21.12.2020 :
 

Dirigenti e segretari, in vigore il nuovo contratto  


di Daniela Casciola 

 

In breve 

Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato e automatico saranno applicati entro il 17 gennaio 

É in vigore da oggi il nuovo contratto dell'area Funzioni locali, concluso da remoto dopo ben 11 anni di attesa per 15.000 dirigenti professionali, tecnici e amministrativi che lavorano in Regioni, Autonomie locali, Camere di commercio, enti e aziende del servizio sanitario nazionale, Arpa, Istituti zooprofilattici, Agenas, Ipab, Inmp, nonché i segretari generali di Comuni e Province (si veda anche Enti locali & edilizia del 30 luglio). 

Ieri la firma definitiva con l'adesione di tutte le organizzazioni sindacali, come ricorda la Direl, federazione nazionale dirigenti enti locali. 

Gli effetti del contratto decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, ovvero da oggi 18 dicembre ma gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato e automatico saranno applicati dalle amministrazioni entro trenta giorni dalla data di stipulazione, ovvero entro il 17 gennaio 2021. 

Tra i primi provvedimenti attuativi a carico delle amministrazioni figurano gli aggiornamenti del cedolino stipendiale del mese di gennaio 2021, che presenterà gli adeguamenti economici a regime previsti dal contratto per quanto attiene alle componenti del trattamento tabellare fisso (rideterminato in 45.260,77 euro su 13 mensilità), del salario accessorio relativamente alla retribuzione di posizione (aumentata dal 1° gennaio 2018 di 409,50 euro annui comprensivi di tredicesima), nonché, attraverso l'adozione dei conseguenti provvedimenti di inquadramento economico, il calcolo e la liquidazione degli importi delle annualità relative agli aumenti contrattuali pregressi del quadriennio 2016/2020 - 7.398,30 euro o le maggiori o minori somme spettanti con riferimento alla sezione contrattuale di appartenenza). 

Molte le novità: oltre all'incremento a regime di 125 euro lordi mensili (come per tutte le altre dirigenze pubbliche), per i dirigenti del Ssn abolizione dell'orario di lavoro e investimento sui primi incarichi, con il mantenimento del requisito quinquennale di anzianità solo per le strutture complesse, salario semplificato e unico per i ruoli Pta (professionale, tecnica e amministrativa), con l'eliminazione della «differenza sui minimi», due fondi contrattuali. Per i dirigenti di Regioni e Autonomie locali è previsto l'ampliamento delle materie oggetto di confronto e contrattazione sindacale, maggior trasparenza nei criteri e nelle procedure di conferimento degli incarichi e compensi per gli interim; per i segretari garanzie sui trattamenti economici in godimento e un preciso impegno a rivedere il sistema di classificazione e la struttura retributiva mediante la costituzione di una Commissione paritetica nazionale. 
Sin dai primi di gennaio dovrebbero essere avviati i tavoli di contrattazione decentrata territorriale e di ente per l'applicazione dei vari istituti normativi ed economici previsti dal contratto, che andranno a regolamentare e stabilire le ulteriori condizioni economiche e normative riguardanti il trattamento economico e giuridico del salario accessorio, (diritto all'incarico, retribuzione di posizione e di risultato, retribuzione degli interim, clausola di salvaguardie e welfare integrativo, solo a titolo esemplificativo) ma anche i processi di innovazione organizzativa e gestionale attraverso la costituzione di un tavolo di confronto tra amministrazioni, sindacati e personale dipendente mediante l'attivazione di un organismo paritetico (Organismo paritetico per l'innovazione). 

 

 Dirigenti, con il nuovo contratto fondo decentrato ridotto a cinque voci  


di Arturo Bianco 
 

Semplificazione delle regole di costituzione del fondo per la contrattazione decentrata, introduzione dell'obbligo di differenziare l'indennità di risultato sulla base delle graduatoria che risulta dalla valutazione, introduzione della salvaguardia dell'indennità di posizione in caso di spostamento a un incarico di minore rilevanza, incentivazione per il trasferimento in sedi disagiate, erogazione di compensi per gli incarichi aggiuntivi assegnati, disciplina degli interim, ampliamento del vincolo del confronto alle procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali ed estensione ai dirigenti assunti a tempo determinato. 
Sono queste, oltre ovviamente agli aumenti del trattamento economico, le principali novità contenute nel contratto nazionale del triennio 2016/2018 per i dirigenti dell'area delle funzioni locali e regionali, firmato definitivamente giovedì all'Aran. 

Un contratto che viene ad oltre 10 anni di distanza dal precedente che era stato sottoscritto il 3 agosto del 2010. Un contratto che, per la prima volta, detta disposizioni anche per i segretari comunali e provinciali e per i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali della sanità. 

Per quanto riguarda le disposizioni più innovative sulle indennità, in primo luogo, le voci che alimentano il fondo per la contrattazione decentrata della dirigenza, che continua a non essere suddiviso in parte stabile e variabile, vengono drasticamente ridotte: il fondo del 2019, senza che ciò possa essere inteso come una sanatoria delle sue eventuali irregolarità; le risorse previste da norme di legge; i risparmi derivanti dalla Ria e dagli assegni ad personam dei cessati; le somme derivanti dalla applicazione del principio della onnicomprensività e le risorse stanziate dall'ente per adeguare il fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali. 

Tra le risorse derivanti dalla applicazione del principio della onnicomprensività, novità assoluta, ci sono i compensi per gli incarichi ulteriori connessi al ruolo svolto, che per una parte devono remunerare i dirigenti che li svolgono. La possibilità per gli enti di inserire, sempre nel rispetto del tetto complessivo, nuove risorse sostituisce le precedenti disposizioni che subordinavano questa introduzione all'aumento del numero dei dirigenti e/o alla realizzazione di nuovi servizi. Da sottolineare che le nuove regole per la costituzione del fondo si applicano a partire da quello del 2021. Con il fondo così costituito dovranno essere finanziati anche l'incentivazione al trasferimento in mobilità negli enti che presentano condizioni di marcato disagio e la salvaguardia del trattamento economico per i dirigenti che ricevono un incarico di minore rilevanza, con una contemporanea revoca di quello precedente. 

Viene previsto che gli incarichi conferiti ad interim siano remunerati con una somma compresa tra il 15 ed il 30%, in una misura fissata dal contratto decentrato, dei risparmi conseguenti alla mancata erogazione della indennità di posizione. Negli enti con più di 5 dirigenti occorre introdurre, sempre tramite il contratto decentrato, la differenziazione nella misura della indennità di risultato: i dirigenti che hanno avuto la valutazione più elevata, in una quota limitata fissata dal contratto decentrato, devono ricevere almeno il 30% in più della indennità di risultato assegnata come media a tutti quelli che hanno avuto una valutazione positiva. Questa quota aggiuntiva può scendere ad almeno il 20% negli enti in cui l'erogazione delle risorse aggiuntive connesse alla remunerazione degli incarichi ulteriori viene correlata al raggiungimento di obiettivi riferiti alla condizione dell'intero ente. 

Link utili 

Sul terreno normativo si deve evidenziare che, per la prima volta, l'applicazione del contratto nazionale si estende ai dirigenti assunti a tempo determinato, quindi anche a quelli assunti in base all'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. 

Altra novità molto importante è che i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali sono oggetto di informazione preventiva e, a richiesta, di confronto con i soggetti sindacali. In questo ambito l'attenzione viene puntata soprattutto sul vincolo della preventiva conoscibilità degli incarichi da assegnare e sulla valutazione della performance e delle competenze organizzative. 

 
Commento Dr Luigi Oliveri :
 
 

Uno degli aspetti migliori del Ccnl dell’area dirigenza del comparto Funzioni Locali 17.12.2020 (ora ha un nome e una data) è l’eliminazione del deleterio articolo 26, comma 3, del Ccnl 23.12.1999 (ventuno anni sono passati...). 

Quella norma consentiva, in linea teorica, agli enti del comparto di incrementare il fondo della contrattazione decentrata, ma indicando specifiche condizioni. Infatti, l’incremento era ammesso “In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati all’accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, ai quali sia correlato un ampliamento delle competenze con incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza ovvero un incremento stabile delle relative dotazioni organiche”. 

Come si nota, si trattava di indicazioni talmente generiche ed astratte che sono state intese ed interpretate nei modi più disparati e diversi da parte di Aran, Corte dei conti e Servizi ispettivi del Mef, contribuendo ad alimentare l’immenso contenzioso esistente sulla composizione dei fondi; basti pensare a pareri cervellotici, come quello AII_99_Orientamenti_Applicativi espresso dall’Aran nel 2012. 

L’eliminazione definitiva di condizioni oggettivamente difficili soprattutto da dimostrare, apre spiragli agli enti per definire l’assetto delle retribuzioni di posizione e risultato nel rispetto dell’autonomia.  

Del resto, rimangono operativi comunque diversi vincoli: il tetto di spesa previsto dall’articolo 1, comma 557-quater, della legge 296/2006 (la media delle spese di personale del triennio 2011-2013); la spesa complessiva di personale in rapporto alle entrate, fondamentale anche per la determinazione della capacità di spesa ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato, ai sensi dell’articolo 33, commi 1 e 2, del d.l. 34/2019, convertito in legge 58/2019. 

L’articolo 57, comma 2, lettera e), del Ccnl 17.12.2020 consente di incrementare le risorse del fondo utilizzando “risorse autonomamente stanziate dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 oltreché nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili”. Il comma 1 dell’articolo 57 del Ccnl richiama gli ulteriori vincoli posti all’eventuale rideterminazione delle retribuzioni di posizione e risultato disposti dai “limiti finanziari previsti dalla vigente normativa in materia”. 

L’eliminazione dell’articolo 26, comma 3, del Ccnl 23.12.1999, insomma, senza permettere agli enti voli pindarici sulla spesa di personale, consente, invece, di avere una maggiore autonomia nelle scelte, evitando irrisolvibili contenziosi, dovuti allo spettro troppo ampio di valutazione concesso alle autorità di controllo, che hanno alimentato un contenzioso estesissimo sulla base di interpretazioni in molti casi oltre che bizantine, del tutto arbitrarie. 

 

 da Italia Oggi del 18.12.2020 :

 

Funzioni locali, firmato il Ccnl dei dirigenti  


di Luigi Oliveri 
 

Da ieri anche l'area dirigenza del comparto Funzioni locali ha il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro. Con la sottoscrizione di un accordo contrattuale molto complicato (il Ccnl, distinto in tre sezioni, riguarda dirigenti di regioni ed enti locali, dirigenti professionali tecnici e amministrativi della sanità e segretari comunali), si conclude la tornata dei rinnovi contrattuali del triennio 2016-2018, della quale il contratto firmato ieri, anche a causa della sua complessa struttura, era l'ultimo tassello. L'incremento medio mensile per i dirigenti degli enti locali è di 125 euro lordi a regime (con differenze di decalage negli anni 2016 e 2017 a seconda che si tratti di dirigenti di regioni-enti locali, dirigenti PTA o segretari comunali e con differenti effetti sulle retribuzioni di posizione, molto differenziate tra queste categorie). La nuova stagione contrattuale 2019-2021 può procedere, quindi, senza il fardello del fortissimo ritardo del contratto sottoscritto ieri, che interviene a circa oltre 10 dagli ultimi delle aree dirigenziali. La nuova tornata si presenta ancor più complicata di quella già chiusa. La disputa sulle risorse da destinare (il 4,15% circa di aumento, per uno stanziamento complessivo tra Stato e altre amministrazioni di 6,7 miliardi) ha portato allo sciopero del 9 dicembre. Nel tentativo di dare ascolto ai sindacati che vorrebbero maggiori risorse, il ministro della Funzione Pubblica, Fabiana Dadone, ha ipotizzato di rendere disponibili i risparmi derivanti dalle minori spese per buoni pasto e straordinari, dovute ai mesi di smart working forzato del primo lock down e al perdurare del lavoro agile, sia pure nell'attuale misura ridotta. Risparmi quantificati, per i soli ministeri, in 53 milioni. 

Si tratta, però, di una mossa discutibile. In primo luogo, perché sebbene l'intento dichiarato è destinare queste risorse a premiare la produttività, esse non derivano dalla realizzazione di progetti o da maggiore produttività: sono semplice conseguenza del lavoro agile, incompatibile con buoni pasto e straordinari. Peraltro, vi sono molte amministrazioni che, nonostante l'evidente inconciliabilità tra buono pasto e smart working, hanno continuato a erogare i buoni pasto; quindi, l'incremento delle risorse per la contrattazione creato da quei risparmi, non dovrebbe riguardare chi non ha concorso a determinarli. 

Comunque, principalmente l'idea desta dubbi perché se questi risparmi andassero a incrementare le risorse stanziate per i rinnovi, si commetterebbe l'errore di utilizzare una fonte una tantum, appunto un risparmio connesso a circostanze particolari, per incrementi stabili delle risorse contrattuali. Semmai, l'idea di Palazzo Vidoni merita apprezzamento per un'altra ragione. Evidenzia, infatti, che incrementi al plafond delle risorse contrattuali sono da definire a rendiconto e non in via previsionale. Attualmente avviene esattamente l'opposto. Norme di legge e contrattuali dispongono che le amministrazioni predetermino il quantum delle risorse variabili da utilizzare per i premi di produttività, sebbene con una serie di complesse cautele. Sta di fatto, che in questa maniera, anche per la rigidità della contabilità pubblica, si destinano risorse in misura fissa, senza che vi sia un parametro certo sulla fondata possibilità di finanziarle. Molto diverso sarebbe se si collegasse la possibilità di incrementare i fondi con risorse variabili, collegandole non a previsioni meccaniche, bensì a rendicontazioni precise: appunto, risparmi su voci di spesa (buoni pasto, straordinario, reperibilità, missioni, aspettative) e, anche, dati consuntivi su tempi di acquisizioni di entrate, tempi di pagamento, tempi di conclusione dei procedimenti. Metodi oggettivi per determinare non solo se destinare risorse variabili alla contrattazione, ma anche quanto destinare e come finanziarlo. 


dal Sole 24 Ore Enti Locali del 22.12.2020 : 

Dirigenti e segretari, il nuovo contratto conferma l'assenza del vincolo orario  


di Arturo Bianco 
 

Conferma della assenza di un vincolo orario accompagnato dalla introduzione degli obblighi di garantire la presenza e di tenere conto delle esigenze dell'ente; ridefinizione della disciplina dei permessi, ma senza l'attivazione di quelli per visite mediche; risistemazione della disciplina delle ferie, delle assenze per malattia e per terapie salvavita, delle aspettative, introduzione delle ferie solidali, estensione dei benefici previsti per i coniugi alle unioni civili e dei congedi per le donne vittime di violenza di genere. Sono queste le principali disposizioni come istituti normativi per i dirigenti e per i segretari contenute nel contratto dello scorso 17 dicembre. 

Viene in primo luogo ribadito che anche per queste figure il rapporto di lavoro si costituisce con la stipula del contratto individuale di lavoro. Al riguardo si deve sottolineare che per i segretari la decorrenza dell'inizio del rapporto di lavoro è fissata a partire dalla data di prima assunzione in servizio. 

I dirigenti e i segretari non hanno un numero di ore prefissate, a differenza del personale dipendente. Essi sono impegnati a garantire la presenza giornaliera presso l'ente; ad adeguare il proprio orario e la propria prestazione alle esigenze dell'ente, allo svolgimento dell'incarico assegnato e alle esigenze connesse alla gestione e coordinamento del personale assegnato. Questa previsione continua, quindi, a non rendere vincolante la timbratura e il controllo dell'orario effettivamente svolto, anche se la verifica della presenza quotidiana è a questo punto da ritenere obbligatoria e la norma consente alle amministrazioni di dettare delle regole sulla presenza e sull'orario dei dirigenti, nonchè di richiedere loro la presenza in specifici momenti. 

Anche per dirigenti e segretari le ferie sono un diritto indisponibile e non possono essere monetizzate. Essi si collocano direttamente in ferie, ma devono uniformarsi ai criteri dettati dall'organo di governo, devono tenere conto delle esigenze di servizio, con particolare riferimento a quelle della struttura che dirigono, devono garantire la continuità delle attività, e sono tenuti alla preventiva comunicazione all'ente. Dirigenti e segretari possono godere di 15 giorni consecutivi nel periodo estivo; nel corso del primo e dell'ultimo anno di servizio le ferie maturano in dodicesimi e devono di norma utilizzare tutte le giornate entro l'anno. 

Vengono introdotte, come già per il personale dipendente, le ferie solidali, cioè la possibilità di cessione delle giornate eccedenti le 4 settimane minime e delle 4 di festività soppresse a favore di dirigenti e dipendenti che hanno usufruito completamente delle proprie e che hanno dei figli minorenni che necessitano di cure costanti. Per i segretari questa disciplina si applica esclusivamente negli enti con dirigenti e lo scambio è consentito solamente con queste figure, quindi non con il personale, come è invece possibile per i dirigenti. 

I permessi retribuiti previsti per i dirigenti e per i segretari sono i seguenti: esami, concorsi, convegni ed aggiornamento facoltativo, fino ad 8 giorni all'anno; eventi luttuosi, 3 giorni, anche non consecutivi, per evento e da utilizzare entro 7 giorni lavorativi; specifiche esigenze familiari e/o personali, fino a 3 giorni all'anno; matrimonio, 15 giorni consecutivi, da fruire entro 45 giorni. Non sono previsti permessi ad ore e non è prevista la possibilità di assentarsi per visite mediche, esami diagnostici, terapie fisiche. 

Relativamente alle malattie, il contratto conferma il diritto di assentarsi, con conservazione del posto di lavoro, fino a 18 mesi nell'arco del triennio, periodo che può essere prolungato nei casi di particolare gravità fino ad altri 18 mesi, ma senza retribuzione. 

Solamente i giorni di effettivo svolgimento delle terapie salvavita vanno al di fuori del cd comporto, mentre le assenze dovute agli effetti collaterali delle stesse sono comprese in tale arco temporale solamente fino a 4 mesi all'anno. La condizione di terapia salvavita deve essere attestata dalla Asl. 


Commento Dr Luigi Oliveri :
 

Il Ccnl è riuscito nel capolavoro di rendere le ferie, ad un tempo soggette alla valutazione del dirigente di compatibilità di esse con le esigenze connesse alla propria attività di coordinamento, e nello stesso tempo di assoggettarle ad un ‘autorizzazione, mascherata dalla preventiva determinazione di criteri dell’amministrazione. 

E’ uno dei, pesantissimi, residui di una direttiva del comitato di settore che intendeva attivare, per il tramite del Ccnl, alcuni cascami della mai (per fortuna) entrata in vigore riforma Madia. 

La contrattazione, molto complicata, ha eliminato molte delle indicazioni in particolare dell’Anci, finalizzate a precarizzare e politicizzare la dirigenza. Molte, ma non tutte. Tra queste, sono rimaste queste confuse e ossimoriche disposizioni sulle ferie e la micidiale previsione – tanto nulla, quanto problematica – sul presunto potere di avocazione dei segretari. 

Risibile che in un contratto si debba specificare che i dirigenti debbano assicurare la presenza in servizio. Assurdità che fa affermare, anche qui con una contraddizione logica insanabile, che il dirigente nello stesso tempo non deve timbrare, ma deve dimostrare di essere presente. Una tragicommedia.  



Dirigenti e segretari, nel nuovo contratto sanzioni disciplinari ridotte a quattro tipologie  


di Arturo Bianco 
 

Individuazione degli obblighi dei dirigenti e dei segretari, definizione del codice disciplinare, restringimento delle tipologie di sanzione, introduzione dell'istituto della determinazione concordata delle sanzioni, riformulazione delle disposizioni sulla sospensione e sul rapporto tra procedimento disciplinare e penale e possibilità di concordare una indennità in luogo della reintegrazione. Sono questi i tratti di maggiore rilievo che caratterizzano il contratto del 17 dicembre dei segretari e dei dirigenti delle funzioni locali e regionali in materia di responsabilità disciplinare, una forma di responsabilità che si aggiunge a quella dirigenziale o di risultato, nonché per i segretari ai comportamenti che legittimano la revoca. Ovviamente queste previsioni si aggiungono a quelle dettate dal legislatore e contenute, essenzialmente, negli articoli 55 e seguenti del Dlgs 165/2001. Tra queste dobbiamo ricordare in particolare la necessità che gli enti si diano uno specifico ufficio per i procedimenti disciplinari, ufficio che, sulla base delle previsioni contrattuali, può essere distinto rispetto a quello dei dipendenti. 

I dirigenti e i segretari sono tenuti ad applicare le previsioni dettate dalla Costituzione, dal legislatore e dai codici di comportamento, sia nazionale che integrativo. Il contratto sintetizza gli obblighi, stabilendo tra l'altro che i segretari sono tenuti a comunicare la propria residenza o dimora, nonché ogni variazione. 

Le sanzioni disciplinari sono ridotte a quattro tipologie: pecuniaria da 200 e fino a 500 euro; sospensione dal servizio; licenziamento con preavviso o senza preavviso. Ricordiamo che per i dipendenti esse sono invece di 7 tipi: rimprovero verbale, rimprovero scritto, multa, sospensione fino a 10 giorni, sospensione da 11 giorni a 6 mesi, licenziamento con preavviso e senza preavviso. Si aggiungono, anche per i dirigenti, le censure disciplinate direttamente dal Dlgs 165/2001. 

Nella irrogazione della sanzione i fattori di cui si deve tenere conto sono i seguenti e sono per molti aspetti analoghi a quelli dettati per i dipendenti: intenzionalità del comportamento; grado di negligenza e imperizia, anche tenendo conto della prevedibilità; rilevanza della infrazione, degli obblighi e delle disposizioni violate; responsabilità connessa all'incarico e lesione del prestigio degli enti; entità del danno; eventuali circostanze aggravanti o attenuanti e concorso di più persone. Rispetto alle norme dettate per il personale, manca il grado di imprudenza; vengono aggiunte la rilevanza della infrazione e delle disposizioni violate, nonchè la lesione del prestigio dell'ente; viene riscritti il collegamento con la responsabilità connessa alla prestazione. La recidiva è individuata come un elemento che determina la irrogazione di una sanzione più grave. 

Come già per i dipendenti, viene introdotta la possibilità della determinazione concordata della sanzione, che si può applicare salvo che nei casi in cui è prevista la possibilità di disporre il licenziamento. I termini entro cui per questo istituto può essere richiesta la utilizzazione, sia su iniziativa del dirigente o del segretario sia su iniziativa dell'ente (per i segretari il Ministero dell'Interno), sono assai brevi: appena 5 giorni dopo l'audizione, con il vincolo per cui la disponibilità dell'altra parte deve essere comunicata entro i 5 giorni successivi. 

Infine, viene introdotta la possibilità che i dirigenti che hanno ottenuto dal giudice del lavoro la reintegrazione possano chiedere, in luogo della stessa, una indennità che comprende il preavviso maturato con l'aggiunta al minimo di 2 mensilità fino ad un massimo di 24 mensilità, comprensive della retribuzione di posizione. Questa indennità peraltro va maggiorata ulteriormente per i dirigenti che hanno una età compresa tra 46 e 56 anni. Nel caso di erogazione di questo compenso, l'ente non può assumere un altro dirigente per lo stesso posto. 

 
Commento Dr Oliveri Luigi : 
 
 

La principale sanzione per la dirigenza deve consistere in una severa valutazione di capacità. Il resto è piuttosto inutile e barocco. 

  
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