Il TAR Calabria con sentenza n° 53 del 18/1/2012 ha bocciato la circolare INPDAP n° 17/2010 che aveva ritenuto di poter continuare ad applicare, anche nel TFR, la trattenuta del 2,50% a carico del dipendente interpretando le disposizioni della legge 122/2010 nel senso che non è cambiata la natura della prestazione (che resterebbe TFS anche dopo l'1/1/2011) ma solo le modalità del suo calcolo (mutuate dal TFR).
Il Tar a chiare lettere ha disposto che la legge 122/2010 ha abrogato totalmente dal 2011 le normative sul TFS ed introdotto per intero le disposizioni dell'art. 2120 cc sul TFR, con tutti i suoi svantaggi ma anche con i suoi - pochi - vantaggi (fra i quali il fatto che nessun contributo è dovuto dal dipendente).
Il nostro sindacato già in data 13/6/2011 aveva posto l'attenzione su tutte le criticità (leggi il documento) del nuovo regime e soprattutto sull'operato dell'INDAP.
Quei dubbi hanno trovato conferma nella sentenza del TAR.
Ma ci sono altri aspetti che vanno affrontati e che questa sentenza fa emergere. Uno fra tutti il tema fondamentale della tutela degli interessi collettivi.
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