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Ultimissima di Fedir

REINTRODOTTI GLI INCENTIVI TECNICI PER I DIRIGENTI

Come Fedir abbiamo attivamente lavorato negli ultimi anni presentando a più riprese proposte di emendamento al Correttivo al Codice dei contratti pubblici per il riconoscimento anche al personale dirigente degli incentivi per funzioni tecniche cancellato dal decreto Renzi con il dl 90/2014.

Già con il DL 13/2023 avevamo raggiunto un parziale quanto meno per i progetti PNRR.

Con le recenti note Prot. N. 448 del 09.12.2024 e Prot. N. 449 del 09.12.2024 abbiano inoltrato al Consiglio di Stato ed alle competenti Commissioni Parlamentari specifica proposta emendativa ( leggi qui) all’art 45 del dlgs 36/2023 per valorizzare il ruolo imprescindibile che i Dirigenti assumono nelle procedure di gara come responsabile di progetto (RUP), firmatario del progetto per la fase di progettazione, del contratto per la fase di affidamento o del CRE/collaudo per la fase d'esecuzione, con relativa assunzione di rischi e responsabilità evidenziando come pur  a fronte di tali responsabilità non di rado il trattamento economico complessivo annuale percepito fosse in realtà minore rispetto ai propri collaboratori con ruoli normalmente di gran lunga inferiori a causa della esclusione ipso iure dagli incentivi tecnici del personale dirigenziale.

Finalmente con la nuova formulazione dell’art 45 operata dal dlgs 209/2024 (in GU SO 305 del 31/12/2024) nei commi 3 e 4  scompare l’esclusione dei dirigenti dall’attribuzione di tali incentivi, tanto più incomprensibile in quanto i relativi oneri, essendo comunque già interamente ricompresi nel quadro economico dell’appalto, non hanno mai comportato un maggior onere a carico della finanza pubblica avendo il solo effetto che gli importi quantificati ed accantonati andassero esclusivamente a beneficio del solo personale di comparto anche per le attività svolte dai dirigenti. 

Fedir, come sta già facendo per i progetti PNRR, vigilerà che le disposizioni del nuovo art. 45 del Codice Contratti siano totalmente e correttamente applicate e non tollererà omissioni a difesa di una categoria di dipendenti spesso tartassata con innumerevoli incombenze ma non remunerata per come dovuto.

BRUNETTA SMENTISCE SE STESSO. NEL VANO TENTATIVO DI ACCREDITARE LA SUA RIFORMA SUL MERITO E VALUTAZIONE (ORMAI AMPIAMENTE SCREDITATA DAI FATTI) IL MINISTRO DELLA FUNZIONE PUBBLICA HA EMANATO LA CIRCOLARE N° 1 DEL 17 FEBBRAIO 2011 CON LA QUALE DA' INDICAZIONI SULL'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO SUL LAVORO DEL 4 FEBBRAIO DI QUEST'ANNO.

POCHE RIGHE PER DIRE CHE LA RIFORMA DEL DEC LEG.VO 150 RESTA VALIDA E CHE I CONTRATTI INTEGRATIVI AZIENDALI DAL 2011 VANNO ADEGUATI PENA LA LORO DISAPPLICAZIONE (PAG 2) SALVO DIRE A PAG 3 CHE L'ACCORDO DEL 4 FEBBRAIO SI APPLICA SOLO ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO E CHE L'ART. 19 DELLA RIFORMA POTRA' APPLICARSI SULL'INTERO AMMONTARE DELLE RISORSE DESTINATE ALLA PRODUTTIVITa' SOLO DAI PROSSIMI CONTRATTI NAZIONALI DI LAVORO E CHE PER IL MOMENTO LA RIFORMA RIGUARDA  SOLO LE RISORSE AGGIUNTIVE DERIVANTI DAL DIVIDENDO PER L'EFFICIENZA (NON PREVISTO PER LE REGIONI ED IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE).

LEGGETE VOI STESSI LA CIRCOLARE  circolare dpf 1.2011 su intesa 4 febbraio

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