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Ultimissima di Fedir

PENSIONI: CRITICITA' E DISCRIMINAZIONI PER I DIRIGENTI DELLE FUNZIONI LOCALI

Ancora una volta il governo con la legge di bilancio 2024  è intervenuto sulla tormentata materia pensionistica sotto molteplici aspetti ed in danno dei lavoratori anziani come di quelli giovani rimodulando al ribasso i rendimenti pensionistici tanto degli uni quanto degli altri e allungando i tempi di permanenza in servizio attraverso l'anticipato ripristino della speranza di vita, l'allungamento di finestre e la riduzione degli assegni pensionistici nel caso dei pensionamenti anticipati.
Particolarmente penalizzanti sono state le nuove norme per noi iscritti alla CPDEL che si sommano alle gia numerose discriminazioni in tema di posticipazione dei tempi di pagamento della liquidazione (che INPS ancora non risolve nonostante due sentenze ammonitrici della Corte Costituzionale) e di disparità fiscali del welfare.
Di tutto ciò e delle iniziative anche giudiziarie da mettere in campo si parlerà nel convegno dal titolo 
LA PREVIDENZA E LA FISCALITÀ DEI DIPENDENTI PUBBLICI DOPO LA LEGGE DI BILANCIO. CRITICITÀ E DISCRIMINAZIONI
che si terrà  
GIOVEDÌ 28 MARZO 2024 
ORE 9.00 - 17.00 
PRESSO IL NOBILE COLLEGIO CHIMICO FARMACEUTICO 
VIA IN MIRANDA 10 ROMA
 
Scarica qui la locandina dell'evento  

Dopo lunga battaglia Fedir Sanità è venuta finalmente a capo di una incresciosa faccenda che si trascinava paradossalmente dal CCNL 3/11/2005.
Moltissime Aziende, infatti,  su specifica indicazione dell'INPDAP/INPS e di passati chiarimenti dell'ARAN,  hanno estrapolato dalla retribuzione di posizione minima unificata (sulla base dell'allegato 7 al CCNL 3/11/2005) la differenza fra la minima unificata corrispondente alla retribuzione di posizione base (corrispondente cioè all'ex IX, X o XI livello DPR 384/90 goduto al 30/12/2003 e quindi prima dell'applicazione dell'art. 44 CCNL 3/11/2005) e la minima unificata che le tabelle retributive dal CCNL 3/11/2005 in poi hanno indissolubilmente e direttamente legato invece alla tipologia di incarico ricoperto (complessa, semplice, lettera C, equiparato o di base). 
 
Tale differenza (comunemente denominata e riportata in busta paga come "DIFFERENZA SUI MINIMI" o anche direttamente imputata alla variabile aziendale) essendo finanziata dal fondo di posizione (e quindi con la parte variabile della posizione) è stata illegittimamente sottratta dalle Aziende (sempre su indicazione dell'INPDAP/INPS e ARAN) alla disciplina propria della retribuzione di posizione minima unificata (come sarebbe dovuto essere) e quindi non è stata considerata nel calcolo del trattamento di fine rapporto (liquidazione IPS) con un considerevole danno economico per i dirigenti all'atto del pensionamento (specialmente gli ex IX livello con incarico di struttura complessa).
 
 
Oggi l'ARAN, a seguito della dura presa di posizione di Fedir Sanità (vedi l'allegata nota    di Fedir Lazio in occasione dell'implementazione della nuova procedura stipendiale del MEF  NoiPA) ha finalmente chiarito (vedi la nota prot.17552 del 5/12/2014  allegata     )  ciò che Fedir Sanità sosteneva da tempo e cioè che: 
 

 la differenza sui minimi,  pur essendo finanziata dalla componente del fondo di posizione destinata a remunerare l’incarico con le risorse disponibili per la variabile aziendale, è da “ritenersi a tutti gli effetti ricompresa nella retribuzione di posizione minima unificata” e che essa ha il “solo fine di consentire, in caso di passaggio ad incarico superiore, il conseguimento dei nuovi e maggiori valori di retribuzione unificata previsti per il nuovo incarico”.

 

Pertanto ab origine  e dunque dal 31/12/2003 (data a partire dalla quale l’art. 44 CCNL 3/11/2005 ha istituito la retribuzione di posizione minima unificata in relazione all’incarico svolto dal dirigente e da cui l’art. 48 ne ha previsto la valutazione ai fini dell’indennità premio di fine servizio) la retribuzione di posizione di cui all’art. 44 CCNL 2005 (e corrispondenti successivi CCNL) costituisce emolumento stipendiale utile ai fini della liquidazione nell’intera misura prevista dagli stessi articoli.

Fedir Sanità sta dunque scrivendo a tutte le Aziende Sanitarie  d'Italia per chiedere che adeguino i propri comportamenti a quanto ormai certificato anche dall'ARAN (vedi lettera allegata   ).

La prossima battaglia (appena si riaprirà la stagione contrattuale) sarà esigere l'attuazione della dichiarazione congiunta del CCNL 3/11/2005 sul calcolo nel trattamento di fine servizio di tutta la variabile aziendale derivante dalla graduazione dell'incarico, al pari di quanto avviene da sempre per tutta la restante dirigenza pubblica e finora impedita in Sanità da una giurisprudenza (datata ma consolidata) della Cassazione negativa che porta solo in Sanità (e specialmente la dirigenza PTA) a percepire una liquidazione pari alla metà di quanto dovrebbe essere.

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