• 1

Ultimissima di Fedir

REINTRODOTTI GLI INCENTIVI TECNICI PER I DIRIGENTI

Come Fedir abbiamo attivamente lavorato negli ultimi anni presentando a più riprese proposte di emendamento al Correttivo al Codice dei contratti pubblici per il riconoscimento anche al personale dirigente degli incentivi per funzioni tecniche cancellato dal decreto Renzi con il dl 90/2014.

Già con il DL 13/2023 avevamo raggiunto un parziale quanto meno per i progetti PNRR.

Con le recenti note Prot. N. 448 del 09.12.2024 e Prot. N. 449 del 09.12.2024 abbiano inoltrato al Consiglio di Stato ed alle competenti Commissioni Parlamentari specifica proposta emendativa ( leggi qui) all’art 45 del dlgs 36/2023 per valorizzare il ruolo imprescindibile che i Dirigenti assumono nelle procedure di gara come responsabile di progetto (RUP), firmatario del progetto per la fase di progettazione, del contratto per la fase di affidamento o del CRE/collaudo per la fase d'esecuzione, con relativa assunzione di rischi e responsabilità evidenziando come pur  a fronte di tali responsabilità non di rado il trattamento economico complessivo annuale percepito fosse in realtà minore rispetto ai propri collaboratori con ruoli normalmente di gran lunga inferiori a causa della esclusione ipso iure dagli incentivi tecnici del personale dirigenziale.

Finalmente con la nuova formulazione dell’art 45 operata dal dlgs 209/2024 (in GU SO 305 del 31/12/2024) nei commi 3 e 4  scompare l’esclusione dei dirigenti dall’attribuzione di tali incentivi, tanto più incomprensibile in quanto i relativi oneri, essendo comunque già interamente ricompresi nel quadro economico dell’appalto, non hanno mai comportato un maggior onere a carico della finanza pubblica avendo il solo effetto che gli importi quantificati ed accantonati andassero esclusivamente a beneficio del solo personale di comparto anche per le attività svolte dai dirigenti. 

Fedir, come sta già facendo per i progetti PNRR, vigilerà che le disposizioni del nuovo art. 45 del Codice Contratti siano totalmente e correttamente applicate e non tollererà omissioni a difesa di una categoria di dipendenti spesso tartassata con innumerevoli incombenze ma non remunerata per come dovuto.

Amministrativi esclusi dal Dpcm Precari. Per il Consiglio di Stato quella norma è da rivedere. Sospeso il decreto in attesa del giudizio di merito

Accolto il ricorso di Fedir Sanità. Per il Consiglio di Stato, che ha rigettato il primo verdetto del Tar contrario al ricorso, la legittimità dell'esclusione degli amministrativi è da valutare attentamente. Da qui la decisone di sospendere in via cautelare il provvedimento in attesa della sentenza di merito del Tar. Secondo gli avvocati della Fedir, in questa fase le Asl "dovranno procedere senza escludere gli amministrativi". L'ORDINANZA

28 OTT - Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso della Fedir Sanità, l'organizzazione sindacale rappresentativa del personale PTA, che aveva chiesto di non escludere i dirigenti amministrativi dalla proroga dei contratti precari e dalle stabilizzazioni. La Fedir, in sostanza, dopo essersi vista rigettare dal Tar Lazio la domanda di sospensione cautelare, ha presentato ricorso al Consiglio di Stato contro il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 6 marzo 2015, con il quale venivano esclusi solo i dirigenti dal ruolo professionale, tecnico e amministrativo della sanità pubblica dalla possibilità di partecipare alle procedure concorsuali  per la stabilizzazione a tempo indeterminato. Nel decreto erano infatti previste le figure dei soli dirigenti medici e del ruolo sanitario, nonché per i dirigenti di ricerca e operanti presso presidi ospedalieri di pronto soccorso.
 
Il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza cautelare, "nei limiti e per gli effetti di cui in motivazione", rinviando la questione al Tar per la sentenza di merito. "In questa fase, dunque - spiegano gli avvocati della Fedir Sanità  - una corretta esecuzione dell’ordinanza determina per le Asl la necessità di non escludere nelle selezioni per le stabilizzazioni, perlomeno in via cautelare, anche agli incarichi ex art. 15 septies II comma ed ai soggetti di cui all’art. 15 octies, in attesa della definizione nel merito del giudizio dinanzi al Tar ed all’eventuale, futuro riesame del Dpcm impugnato". 
  
Inoltre, sempre a parere degli avvocati del Fedir, “potrebbe essere opportuna ma non necessaria una sospensione da parte delle Asl e delle Aziende Ospedaliere dei provvedimenti già adottati sulla base del DPCM che hanno visto esclusi gli incaricati PTA di cui sopra in attesa della definizione del giudizio di merito innanzi al TAR”.

quotidianosanita.it

28 ottobre 2015

Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, pubblicare annunci o contenuti personalizzati e analizzare il nostro traffico. Facendo clic su "OK", acconsenti al nostro utilizzo dei cookie.
Maggiori informazioni Ok Rifiuta