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Ultimissima di Fedir

REINTRODOTTI GLI INCENTIVI TECNICI PER I DIRIGENTI

Come Fedir abbiamo attivamente lavorato negli ultimi anni presentando a più riprese proposte di emendamento al Correttivo al Codice dei contratti pubblici per il riconoscimento anche al personale dirigente degli incentivi per funzioni tecniche cancellato dal decreto Renzi con il dl 90/2014.

Già con il DL 13/2023 avevamo raggiunto un parziale quanto meno per i progetti PNRR.

Con le recenti note Prot. N. 448 del 09.12.2024 e Prot. N. 449 del 09.12.2024 abbiano inoltrato al Consiglio di Stato ed alle competenti Commissioni Parlamentari specifica proposta emendativa ( leggi qui) all’art 45 del dlgs 36/2023 per valorizzare il ruolo imprescindibile che i Dirigenti assumono nelle procedure di gara come responsabile di progetto (RUP), firmatario del progetto per la fase di progettazione, del contratto per la fase di affidamento o del CRE/collaudo per la fase d'esecuzione, con relativa assunzione di rischi e responsabilità evidenziando come pur  a fronte di tali responsabilità non di rado il trattamento economico complessivo annuale percepito fosse in realtà minore rispetto ai propri collaboratori con ruoli normalmente di gran lunga inferiori a causa della esclusione ipso iure dagli incentivi tecnici del personale dirigenziale.

Finalmente con la nuova formulazione dell’art 45 operata dal dlgs 209/2024 (in GU SO 305 del 31/12/2024) nei commi 3 e 4  scompare l’esclusione dei dirigenti dall’attribuzione di tali incentivi, tanto più incomprensibile in quanto i relativi oneri, essendo comunque già interamente ricompresi nel quadro economico dell’appalto, non hanno mai comportato un maggior onere a carico della finanza pubblica avendo il solo effetto che gli importi quantificati ed accantonati andassero esclusivamente a beneficio del solo personale di comparto anche per le attività svolte dai dirigenti. 

Fedir, come sta già facendo per i progetti PNRR, vigilerà che le disposizioni del nuovo art. 45 del Codice Contratti siano totalmente e correttamente applicate e non tollererà omissioni a difesa di una categoria di dipendenti spesso tartassata con innumerevoli incombenze ma non remunerata per come dovuto.

Ricordate Renata Polverini quando era segretario nazionale del sindacato UGL? Ebbene da presidente della Regione Lazio è stata condannata per comportamento antisindacale dal Tribunale del lavoro di Roma con sentenza del 27 ottobre 2011).

Leggi la sentenza da pag 4.


Le accuse: violazione degli obblighi di informazione preventiva e di concertazione su numerose materie quali l'utilizzo dei fondi di posizione e risultato del personale dirigente e le modalità di attribuzione degli incarichi dirigenziali (nello specifico quelli delle agenzie regionali).

Da sottolineare che anche questo giudice ha ritenuto non applicabile fino al prossimo CCNL le norme restrittive della riforma Brunetta nelle materie di contrattazione sindacale. La condanna ex art. 28 Statuto dei lavoratori si aggiunge alla doppia bocciatura subita dalla Polverini in materia di incarichi dirigenziali apicali ad esterni (pretermettendo i dirigenti interni) da parte del TAR Lazio (sentenza n° 7481/2011 che trovate su questo sito) e del Consiglio di Stato (che nei giorni scorsi ha respinto la richiesta della Regione Lazio di sospensiva della sentenza TAR).

Tutte queste pronunce costituiscono dei punti fermi per tutto il pubblico impiego (compresa la Sanità) perchè sanciscono:

1) obbligo di contrattazione così come attualmente previsti dai vigenti CCNL

2) obbligo di verifica dell'esistenza all'interno dei dirigenti in possesso dei requisiti specifici per l'attribuzione degli incarichi attraverso procedure trasparenti e pubbliche prima di poter ricorrere ad incarichi esterni.

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